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Kitabı oku: «Fra Tommaso Campanella, Vol. 2», sayfa 28
Ma finalmente con lettera del 29 novembre il Card.l Borghese partecipava la risoluzione della Sacra Congregazione de' Cardinali370, ed ecco quanto alla presenza di S. S.tà si era risoluto. Pel Campanella, «che sia condannato alle carceri di questo santo Uffitio (int. di Roma) ove perpetuamente sia ritenuto senza speranza alcuna di esserne liberato»; pel Lauriana e fra Pietro di Stilo, «che si dia loro la corda moderatamente… et non sopravenendo cosa che gli aggravi, si facciano abiurare come leggiermente sospetti di heresia, con impor loro alcune penitenze salutari»; pel Petrolo, «che se gli dia la corda più acremente… et non risultando altro, si faccia abiurare come sospetto vehementemente di heresia con imporgli alcune penitenze salutari»; e si aggiungeva per questi ultimi tre frati «l'essilio da tutto cotesto Regno» e l'assegnazione «da' loro superiori» in conventi ne' quali si vivesse con maggiore osservanza, notando essere «mente di N. S.re che per le dette pene… non si pregiudichi nè si ritardi la speditione della causa della pretensa ribellione da farsi da' giudici sopra ciò deputati da S. S.tà». Quanto a fra Paolo, si era risoluto: «che sia rilasciato con imporgli alcune penitenze salutari»; e quanto a fra Pietro Ponzio, «che sia rilasciato liberamente dalle carceri per quello che spetta al santo Uffitio».
Ben si vede che in Roma furono accolti i voti de' Giudici nel senso più mite; solo per fra Paolo furono aggiunte le penitenze salutari, e per gli altri fu accolto propriamente il voto del Vicario Arcivescovile, che si era mostrato mite più di tutti. Ma pel Campanella, pel quale non vi furono o non giunsero fino a noi i voti de' Giudici, si prese una risoluzione abbastanza difficile a spiegarsi. Secondo la giurisprudenza del S.to Officio che abbiamo già altra volta avuta occasione di ricordare, come pazzo, quale era legalmente riuscito a dimostrarsi col tormento della veglia, il Campanella non avrebbe dovuto essere condannato, ma ritenuto in carcere, fino a che o rinsavisse o morisse, potendo solo in uno di questi due casi avere una condanna (è noto che in materia di eresia anche i morti non venivano risparmiati); invece come sano di mente, per la sua qualità di relapso, avrebbe dovuto essere condannato alla degradazione e consegna alla Curia secolare, dalla quale sarebbe stato giustiziato. Il carcere perpetuo ed irremissibile, ovvero la così detta «immurazione» che avea lo stesso significato, era la pena dell'eretico pentito, e più propriamente, secondo una prescrizione del Concilio Tolosano, la pena dell'eretico, che pel timore della morte o per qualunque altro motivo, ma non di spontanea sua volontà, era tornato in grembo alla Chiesa: posto che pel timore della morte il Campanella si fosse finto pazzo, egli non avea però dato alcun segno di ritorno in grembo alla Chiesa. D'altronde la condanna al carcere perpetuo avrebbe dovuto sempre essere preceduta dall'abiura pubblica ed anche dalla degradazione, almeno verbale se non attuale, come ordinava un rescritto di Urbano IV; e di ciò, a proposito del Campanella, non si fece alcuna parola, nè realmente si vide poi alcun Atto in sèguito. Bisogna del resto ricordare ancora che nè il carcere perpetuo, nè l'irremissibile, importavano assolutamente la ritenzione vita durante, come dalla loro denominazione si potrebbe inferire; il S.to Officio non isconosceva del tutto la massima del foro laico, che cioè il carcere doveva servire a custodia e non a pena, e quindi soleva condonare il carcere perpetuo dopo tre anni, ed il carcere irremissibile dopo otto anni371. – Queste considerazioni non poterono certamente sfuggire al Governo Vicereale, che a simili argomenti attendeva con molta premura in que' tempi, ma non ci pare che siano state fatte da coloro i quali si sono occupati del Campanella; e però si sono avuti giudizii veramente un po' strani sullo spirito della condanna che il Campanella ebbe da Roma, sull'atroce condotta del Governo Vicereale verso di lui, sulla stessa determinazione presa in Roma, quando, dopo tanti anni di ritenzione in Napoli, il Campanella giunto nelle carceri Romane finì per acquistare la libertà. Certamente il Campanella fu da Roma giudicato colpevole in eresia, e non sapremmo punto ammettere che il S.to Officio gli avesse dato una condanna al carcere irremissibile senza motivo, o per semplice finzione con lo scopo di trarlo a Roma: se i compagni del Campanella furono sottoposti a tortura ed obbligati ad abiurare come sospetti leggermente o veementemente di eresia, come mai si può concepire che egli non sia stato giudicato eretico? Forse potè non essere ritenuto plenariamente convinto, come si era riconosciuto dai Giudici per fra Dionisio; ma anche ammesso ciò pel Campanella, il cui caso era veramente più grave di quello di fra Dionisio, rimane sempre a spiegarsi come mai potè avere la condanna che ebbe. Se ci è lecito esprimere una nostra opinione, essa è, che da Roma si volle dare a questa faccenda un termine ad ogni costo, poichè con la semplice ritenzione nel carcere, per aspettare il rinsavimento o la morte del Campanella e poi venire alla condanna, la faccenda sarebbe durata indefinitamente, e questo era divenuto impossibile: si mutò quindi la ritenzione continua in carcere perpetuo sine spe, senza prescrivere l'abiura e la degradazione, che nello stato in cui il Campanella si trovava, o più veramente fingeva di trovarsi, non si sarebbe nemmeno riusciti ad effettuare, e con tale ripiego si apriva la via di dare un termine anche alla causa della congiura, essendo esaurita quella dell'eresia. La condizione poi del doversi la pena scontare nel carcere di Roma non fu nemmeno speciale, perocchè trattandosi del giudizio di un tribunale non diocesano, l'andata a Roma era di regola, e se si credè conveniente di esprimerla nella risoluzione, ciò si fece per evitare ulteriori controversie col Governo Vicereale, oltrechè per affermare quella «superiorità ecclesiastica» sempre ambita da Roma più di ogni altra cosa e non del tutto riconosciuta dal Governo in tale faccenda: d'altronde l'andata a Roma si sarebbe effettuata dopo la spedizione della causa della congiura, che non doveva essere «nè pregiudicata nè ritardata», e se per questa causa il Campanella avesse riportata la condanna della degradazione e consegna alla Curia secolare, come D. Giovanni Sances avea già chiesto, egli non sarebbe andato a Roma certamente. Adunque la risoluzione della Congregazione Romana non avea punto lo scopo di trarre il Campanella da Napoli a Roma: essa facilitava solamente, e di molto, ciò che il Governo Vicereale bramava, la spedizione della causa della congiura; essa dava modo di far proferire una condanna in quella causa, come una condanna era stata proferita nella causa dell'eresia, senza tener conto della pazzia legalmente accertata! Con ciò non diremo che il Governo Vicereale avesse dovuto rimanerne contento e soddisfatto. Si comprende che esso avrebbe preferita una condanna di degradazione e consegna alla Curia secolare, essendo il Campanella relapso in eresia, come D. Giovanni Sances non avea mancato di ricordare nella sua Allegazione: d'altronde non poteva fargli un'ottima impressione quella condanna di ripiego ad un carcere irremissibile che tale non era di fatto, quel ricordo di doversi codesta pena scontare in Roma, dopo «la speditione della causa della pretensa ribellione da farsi da' giudici sopra ciò deputati da S. S.tà», quasi che tale causa potesse terminare con una condanna a pena insignificante o con un semplice rilascio. Quando vi erano già state tante ragioni od occasioni di sospetti e diffidenze, riesce ben naturale ammettere che tutto ciò venisse ad aggiungere qualche cosa a' sospetti e alle diffidenze. Eppure non abbiamo alcuno indizio che il Governo Vicereale fosse rimasto irritato dalla risoluzione di Roma: se ne rinverrebbe qualche traccia nel Carteggio del Nunzio, come la si rinviene ogni qual volta vi era stato un positivo scontento da parte del Governo. Invece se dovessimo credere a ciò che ne disse poi il Campanella nella sua Narrazione, tutto fu fatto per compiacere il Governo; e per verità, quanto a sè, egli aveva ragione di dirlo, poichè Roma avea mostrato di non ritenerlo pazzo, mentre egli avea comprovata col più solenne de' tormenti la sua pazzia. Non sarà inutile ricordare qui le parole del Campanella. «Dopo questo (dopo il suo tormento) fuggio F. Dionisio dalli carceri, e li altri fur liberati; ma solo li frati furo esiliati dal regno per soddisfar alli regi Fiscali, el Campanella in perpetuo carcere del S. Officio in Roma sine spe. Ma perchè li frati condannati a compiacenza d'officiali regi subito in Napoli et altri in Roma fur aggratiati e diventaro priori et officiali nella Religione, e si vide che questa condanna era ad ostentationem fatta dalli ecclesiastici; e sapendo ch'il Campanella senza esser esaminato fu condannato, e la sentenza è nulla per questo e per le appellationi secrete che prima e poi mandò a Roma, non volsero mai permettere che andasse alli carceri di Roma; nè che si facesse la causa sua di ribellione a Napoli» etc. Ma i frati, nella più gran parte, furono liberati dopo tortura e solenne abiura, e se furono di poi graziati dell'esilio, ciò accadeva sempre nelle condanne del S.to Officio, e sarebbe del pari accaduto per lo stesso carcere perpetuo del Campanella: e dopo tutto quello che abbiamo visto, potrebbe mai ritenersi che le condanne con le torture fossero state date a compiacenza degli officiali Regii e ad ostentationem? A noi basta assodare che non vi fu, come non vi poteva essere, una grave dispiacenza del Governo Vicereale per quella specie di condanne, e che esso non ne rimase irritato più di quanto lo era già per molti altri fatti, ed in ultimo luogo pel lunghissimo tempo impiegato nello svolgimento della causa e per la fuga di fra Dionisio; vedremo in sèguito che la sua irritazione crebbe veramente più tardi per qualche altro fatto, il quale esacerbò la diffidenza e il sospetto, aggiungendovi il risentimento e il puntiglio della peggiore specie.
Pervenuta in Napoli la risoluzione di Roma, non rimaneva che spedire la causa secondo il dettato di essa. Si sarebbe potuto farlo in pochissimi giorni, ed invece, non sapremmo dire per quale motivo, scorse oltre un mese, e le sentenze e gli atti ultimi non si compirono che al principio dell'anno seguente: lo stesso fra Pietro Ponzio, per lo quale era stato ordinato il rilascio semplice, e già il Nunzio avea più volte dato a Roma promesse formali di sollecita spedizione, non si vide libero e dovè attendere ancora. Il Nunzio si limitò a partecipare al Card.l Borghese di aver ricevuta la risoluzione presa intorno alla causa del S.to Officio, e di aver fatto sapere al Vescovo di Caserta, che era sempre pronto ad intervenire nella spedizione di detta causa372.
L'8 gennaio 1603 si venne finalmente alla spedizione della causa. Secondo lo stile del S.to Officio, le sentenze furono prima scritte, e quindi promulgate e lette dal Notaro della causa agl'interessati, non essendo lecito fare altrimenti sotto pena di nullità. Si cominciò dal Campanella373. La sentenza, sottoscritta da' tre Giudici, diceva che, viste le informazioni e gli Atti, visto il tenore della lettera del Card.l Borghese scritta il 29 novembre 1602 d'ordine de' Cardinali sommi Inquisitori, in esecuzione di detta lettera essi Giudici provvedevano e decretavano, che per le cause di eresia per le quali trovavasi carcerato e detenuto il Campanella doveva essere condannato, come con quel decreto era condannato, sua vita durante alle carceri formali della S.ta Inquisizione in Roma etc. etc., ripetendo la condanna e la pena ne' termini precisi da Roma trasmessi. Nel medesimo giorno suddetto il Prezioso, chiamato il Campanella con l'intervento di due testimoni, i Rev.di D. Antonio Peri e D. Vincenzo Pagano, gl'intimò e lesse la sentenza audiente et intelligente, e ne rogò un Atto appunto in questi termini. Dunque il Campanella udiva e comprendeva, e non tenevasi più conto della sua pazzia, circostanza di cui non avea da dolersi certamente il Governo Vicereale: intanto, in una ricevuta di piccolo sussidio tratto dalla somma venuta di Calabria, alla data del 30 marzo 1603, trovasi che la parte spettante al Campanella era ancora esatta da fra Pietro di Stilo, il quale dichiarava di aver «pensiero» della persona del Campanella, naturalmente perchè pazzo374. Si venne poi a fra Paolo della Grotteria, per lo quale la sentenza, scritta con lo stesso formulario, decretava il rilascio dalle carceri con l'indicazione delle penitenze impostegli (recitare in giorni determinati l'ufficio de' morti, il Credo, i Salmi penitenziali e le Litanie, recitare ogni giorno il Rosario, digiunare il sabato) «riservatane la moderazione, la mitigazione e la commutazione a' Cardinali sommi Inquisitori». Ed egualmente il Prezioso, con le cautele medesime, gli lesse la sentenza audiente et bene intelligente, et omnia acceptante; più tardi poi, scorse oltre due settimane, gli consegnò la copia delle dette penitenze salutari, rogandone un altro Atto innanzi a due altri testimoni, uno de' quali era Martino Sances carceriere. Ma bisogna notare che il rilascio di fra Paolo rifletteva le cause di S.to Officio, e poichè egli era inquisito anche della ribellione, continuò a rimanere in carcere. – Si passò quindi a fra Pietro Ponzio, cui fu decretato il rilascio per le cause spettanti al S.to Officio, sempre in esecuzione della lettera di Roma; e il Prezioso gli lesse la sentenza audiente et intelligente. Fra Pietro fu veramente posto in libertà: non abbiamo notizia della data precisa in cui uscì dalle carceri, ma verosimilmente ciò accadde senza molto ritardo, non essendovi empara per lui; possiamo solamente dire con certezza che nell'ordine di pagamento del piccolo sussidio menzionato sopra, alla data del 22 marzo, egli non era più computato tra' frati esistenti in Castello e non figurava di poi nella ricevuta. Lo troveremo in sèguito nel suo convento di Nicastro, poichè ci darà ancora occasione di parlare di lui.
Nello stesso giorno 8 gennaio, innanzi al Nunzio, al Vescovo di Caserta e al Vicario Graziano, si amministrò la tortura, prima a fra Pietro di Stilo e poi a fra Silvestro di Lauriana375, tortura moderata, di poco più di mezz'ora, dimandando loro se fossero vere le cose che aveano deposte contro gli altri, e se avessero aderito all'eresie che avevano udite (precisamente come in Roma era stato risoluto). Possiamo dire che l'uno e l'altro si mostrarono quali li abbiamo visti finora in tutto il processo. Fra Pietro di Stilo, lettogli il testo della sua deposizione fatta in Gerace, dichiarò vere le cose che avea deposto avere udite dal Campanella in Calabria, e quanto all'avervi aderito, disse che egli non avea nemmeno capito tutto quello che il Campanella diceva, anche perchè come Vicario del convento non gli riusciva star sempre fermo e poter udire tutto il discorso: incalzato dalle domande, se avesse creduto a ciò che aveva udito intorno a' miracoli, che era manifesta eresia, e se sapesse che un cristiano avea l'obbligo di farne denunzia a' superiori ecclesiastici, disse che non vi aveva mai creduto, che non aveva nemmeno immaginato essere quella un'eresia, che aveva appreso l'obbligo della denunzia solamente dopo di essere stato carcerato (sempre la parte dell'ignorante). Posto allora alla corda, fra le solite grida di dolore confermò ad una ad una le risposte date, ed avendogli i Giudici domandato se volesse scendere per poter dire più comodamente la verità, disse «io non voglio scendere et non sò altro che dire, è la verità è detta». Poi oppresso dall'atrocità del dolore si fece a dire, «scenditimi, scenditimi che dirrò la verità»; ma mentre i Giudici ne davano l'ordine gridò, «non mi scenditi, non mi scenditi, perchè la verità l'hò ditta» (il povero fra Pietro diffidava di sè medesimo, e si sforzava in tutti i modi di non lasciarsi andare a dire cose compromettenti). Infine non potè più resistere e volle scendere, ma disse «per Dio che non hò da dire niente, nè posso dire altro per Dio»; e più volte mantenuto in alto, più volte sceso, dicendo sempre che la verità l'avea detta, con segni di grandi sofferenze, essendo scorsa oltre mezz'ora, fu lasciato definitivamente. – Quanto al Lauriana, lettogli il testo della deposizione fatta in Monteleone alla presenza di fra Cornelio, e dimandatogli se le cose quivi deposte erano vere, disse, «io sono stato essaminato un'altra volta in Napoli dinanzi al Vescovo di Termoli» (sempre un appello a deposizioni anteriori); circa poi l'avere aderito all'eresie, lo negò con gravissimi giuramenti; dimandatogli se sapesse che c'era l'obbligo della denunzia, disse di sì, ed osservatogli che non avea subito fatta la denunzia a' superiori disse «mi riferisco all'essamine». Posto alla corda, emettendo le solite grida, deplorando di aver conosciuto quelle persone che aveano proferito eresie, rispondendo sempre di aver detto la verità, fra le angosce del suo dolore esclamò, «Monsignore aiutatemi, Frà Campanella è luterano marcio, abrusciatelo»! Ed allora gli venne domandato in che fosse luterano fra Tommaso Campanella, ed egli «me rimetto alle mie essamine» (sempre ignorante e brutale). Infine, essendo anche per lui trascorsa mezz'ora e più, fu fatto scendere.
Gli 11 gennaio, del pari innanzi a tutti e tre i Giudici, si amministrò la tortura a fra Domenico Petrolo, secondo le prescrizioni di Roma, più acremente e rivolgendogli le solite dimande376. Con molti particolari, come era suo costume, egli disse avere udito le cose deposte non tutte in Stilo, dalla bocca del Campanella, ma averne udite anche in Castelvetere, quando fra Tommaso gli persuase di imitare il Pizzoni, di farsi leggere la deposizione di costui e deporre alcune delle cose che costui avea deposte ad oggetto di scampare dalle mani de' secolari: ond'egli così fece, e fra Cornelio scrisse aggravando la deposizione, ed egli non si curò di questo aggravamento perchè fra Tommaso gli avea detto che così gli piaceva; ma poi, innanzi al Vescovo di Termoli, avea corretto il primo esame, spogliandolo di tutto ciò che fra Cornelio aveva aggiunto. E lettegli le deposizioni fatte innanzi al Vescovo di Termoli, egli dichiarò che le cose in esse contenute erano vere, ed aggiunse che non aveva mai aderito alle proposizioni eretiche, ed aspettava che il Campanella le avesse proferite alla presenza di altri, per poterlo denunziare e far constare le cose da testimoni. Fu allora posto alla corda, sempre in esecuzione di quanto era stato ordinato con la lettera di Roma, che venne costantemente ricordata in tutti questi Atti. Le sue sofferenze furono vivissime, le sue esclamazioni strazianti continue: rivolgevasi al Nunzio, rivolgevasi al Vicario, diceva loro che si sentiva aprire il petto e si protestava che moriva; al Nunzio ricordò pure che compivano appunto allora tre anni, ed era egualmente giorno di sabato, quando aveva altra volta avuta la corda (per la congiura). Del rimanente confermò sempre che le cose deposte erano vere, e che non aveva aderito all'eresie udite: ed essendo scorsa un'ora intera, fu ordinato, come per tutti gli altri, che lo scendessero, lo slegassero, gli accomodassero le braccia, lo rivestissero e lo riponessero nel suo carcere.
Immantinente si passò a dar fuori le sentenze già scritte, e a promulgarle e leggerle, procedendo anche alla consegna delle copie delle penitenze, agli Atti dell'abiura e a quelli dell'assoluzione dalla scomunica, tanto pel Petrolo quanto per fra Pietro di Stilo e pel Lauriana successivamente; sicchè tutto venne esaurito nello stesso giorno 11 gennaio 1603377. Le sentenze furono questa volta, secondo il rituale, scritte con maggiore solennità ed in lingua volgare. I Giudici, dichiarandosi speciali delegati de' Cardinali sommi Inquisitori, e rivolgendo la loro parola all'inquisito, gli ricordavano la sua causa: trovarsi lui nel tribunale del S.to Officio per avere udito «da alcuni religiosi» proferire eresie formali e non averle denunziate, avere avuto un termine per le difese senza averle fatte, essersi proposta e discussa la causa e fattane relazione a' Cardinali sommi Inquisitori, e dietro loro risoluzione essersi proceduto all'esame rigoroso (la tortura) con le debite proteste del Procuratore fiscale, e visti e considerati i meriti della causa, essersi deliberato di venire alla spedizione e alla sentenza anche d'ordine particolare di detti Cardinali. Invocato quindi il nome di Gesù Cristo e di Maria Vergine, nella causa vertente tra il Procuratore fiscale e lui «reo, inquisito et processato», sedendo pro tribunali, dicevano, pronunziavano, sentenziavano e dichiaravano essere stato lui giudicato sospetto di eresia (veementemente o lievemente) e perciò incorso nelle censure: ed affinchè togliesse dalle menti loro e di altri fedeli questo sospetto contro di lui concepito, ordinavano che avanti di loro, nella Chiesa del Castello, pubblicamente e in giorno festivo abiurasse, maledicesse, detestasse ed anatemizzasse questa ed ogni altra eresia nella forma che da loro sarebbe stata data, contentandosi, dopo ciò, di assolverlo dalla scomunica incorsa. E per non far rimanere que' gravi errori totalmente impuniti e dare esempio agli altri, lo condannavano all'esilio fuori Regno vita durante o pel tempo che parrebbe a' detti Cardinali, e alla permanenza in un convento assegnato dal suo superiore regolare, dando cauzione di 25 once d'oro per l'osservanza dell'esilio, e in difetto obbligandosi a servire «per un remigante alle galere della S.ta Sede» per un tempo ad arbitrio di detti Cardinali. Gl'imponevano poi per penitenze salutari la confessione una volta la settimana, la frequente celebrazione della Messa e il Rosario ogni giorno, dichiarando che questa condanna non dovea ritardare nè impedire la spedizione della causa della ribellione, e riservando la moderazione, commutazione e mitigazione delle dette pene e penitenze a' Cardinali sommi Inquisitori. Conchiudevano: «Et così dicemo, pronontiamo, sententiamo, condanniamo, penitentiamo, et riserviamo in questo et in ogn'altro miglior modo et forma che di raggione potemo et dovemo», sottoscrivendosi ognuno col suo titolo e con la qualità di Commissario Apostolico. – Una simile sentenza di veemente sospetto fu dal Notaro della causa promulgata e letta dapprima al Petrolo, audiente et intelligente, alla presenza di 7 testimoni, e subito dopo, avuta anche la copia delle penitenze salutari impostegli, tutto addolorato com'era, il Petrolo fu tradotto nella Chiesa del Castello, ed ivi inginocchiato innanzi ai Giudici pronunziò la solenne abiura, secondo la scritta già preparata, e vi appose la sua firma. L'abiura conteneva la notizia della causa e della condanna, calcata sul formulario della sentenza. L'inquisito dichiarava che, inginocchiato innanzi a' Giudici e toccando i Santi Evangeli, confessava e si doleva di avere gravemente errato contro la Chiesa, perchè avendo da alcuni religiosi udito proferire eresie formali non li aveva denunziati; ed essendo stato giudicato veementemente sospetto di eresia, per rimuovere dalla mente di tutti i fedeli questo veemente sospetto abiurava etc. etc., promettendo e giurando di non mai più ascoltare eretici, di denunziarli subito qualora gli accadesse di conoscerli e udirli per l'avvenire, di adempiere a tutte le pene e penitenze impostegli, ed infine ricercando il Notaro là presente di scrivere quella cedola di abiura recitata parola a parola, non sapendo lui bene scrivere (!) e di fare d'ogni cosa pubblico istrumento (ciò che per altro era stato già preparato). Da ultimo il Curato D. Gaspare di Accetto, con le solite cerimonie, procedeva alle assoluzioni dalla scomunica, censura e pene incorse; ed anche di questo fu rogato un Atto. – Allo stesso modo si fece di poi per fra Pietro di Stilo e pel Lauriana colpiti di lieve sospetto: l'uno dopo l'altro adempirono agli Atti e formalità di cui si è finora discorso.
Rimaneva intanto a compiersi ancora la parte più difficile pei poveri frati, la fideiussione di 25 once d'oro per ciascuno. Naturalmente, nella loro condizione, era quasi impossibile trovare anche uno degli strozzini i quali solevano fare questa specie di affari, e i Giudici l'aveano preveduto nella loro sentenza. Mandarono dunque un memoriale con cui diceano volersi obbligare alla pena della galera invece di dare la fideiussione, giacchè «per essere forastieri» non aveano fideiussori. E il 16 marzo il Notaro Prezioso, andato in Castel nuovo, rogò un Atto coll'intervento di cinque testimoni, e tra essi Felice Gagliardo, pel quale i tre frati, «sciolti da' ceppi e dalle catene e costituiti in libera libertà» secondo la formola solita in questi casi, spontaneamente dichiararono che non avendo trovato fideiussori si obbligavano a servire da remiganti sulle galere della S.ta Sede, per un tempo ad arbitrio de' Cardinali sommi Inquisitori, nel caso di contravvenzione all'esilio fuori Regno vita durante, e alla permanenza in un convento assegnato dal loro superiore giusta la sentenza378. Il 21 marzo la copia delle sentenze, decreti, abiure, ed obbligo della galera fu mandata a Roma.
Così nel marzo 1603 ebbe veramente termine il processo di eresia del Campanella e socii, durato, soltanto in Napoli, poco meno di tre anni, dal 10 maggio 1600 al marzo 1603, e finito con sole quattro condanne di frati propriamente per l'eresia: ve ne sarebbero state sei, qualora fra Dionisio e il Bitonto non fossero riusciti a fuggire, e computandovi anche il Pizzoni morto nel carcere, si sarebbero in tutto avuti, dopo tanto scalpore, sette frati solamente più o meno eretici. Ecco a quali proporzioni si riducevano le cose circa l'eresia, ed essendoci note le condizioni di taluni di questi frati, sopratutto del Lauriana ed anche del Petrolo, di fra Pietro di Stilo e del Bitonto, dobbiamo assolutamente ridurre le cose sempre più, accordando a' soli tre nominati nel processo in modo più spiccato, Campanella, fra Dionisio e Pizzoni, la possibilità di una opera efficace nel senso di una riforma religiosa, e riconoscendo unicamente nel Campanella la capacità di concepirla ed insinuarla. – Pertanto i frati rimasti in carcere, cioè il Campanella, il Petrolo, fra Pietro di Stilo, il Lauriana ed anche fra Paolo della Grotteria, erano in grado oramai di saldare il loro conto col tribunale per la congiura: ma vedremo che vi furono altri incidenti e si andò incontro a lungaggini egualmente da questo lato, nè si potè cominciare a prendere una risoluzione a loro riguardo che nel luglio dell'anno seguente!
Dobbiamo aggiungere che il tribunale per l'eresia ebbe ancora a compiere qualche altro Atto circa il Soldaniero e Valerio Bruno, mentre per Orazio S.ta Croce e Felice Gagliardo avea provvisto con quello speciale processo secondario affidato al tribunale diocesano, le cui vicende abbiamo anche già narrato. Circa Valerio Bruno, rammentiamo che dietro due suoi memoriali, favorevolmente accolti dal Vicario Palumbo e dal Vescovo di Caserta, egli fu abilitato con fideiussione e coll'obbligo di non partire da Napoli, legalmente domiciliato presso Carlo Spinelli, avendo il Vicario Palumbo opinato che dovesse essere interrogato di nuovo e poi spedito. Fu quindi, il 19 luglio 1603, decretato un nuovo esame pel Bruno, ad oggetto di sapere se veramente il Soldaniero avesse chiesta al priore e al lettore di Soriano l'espulsione di fra Dionisio e del Pizzoni da quel convento, per l'eresie che aveano manifestate. Costretto a ripresentarsi in tribunale, il 19 agosto fu esaminato dal Vicario Palumbo «sostituto e deputato», e nell'esame si ricordò solamente di aver conosciuto fra Dionisio e il Pizzoni in Soriano, ma pel resto mostrò non ricordarsi più di nulla, dicendo, «dopò che hebbi la corda (int. per qualche incidente od anche per la sola ratificazione delle cose deposte nella causa della congiura) hò persa la memoria, è da quà ad un Credo non mi ricordarò di quello che V. S. me hà dimandato»379. Così il 19 novembre fu emanato per lui un decreto di rilascio ma pur sempre con fideiussione; e questa volta, il 28 gennaio 1604, si trovarono due disgraziati, un tessitore ed un calzolaio, che si obbligarono a presentarlo ad ogni richiesta nelle carceri Arcivescovili sotto pena di 50 once d'oro, obbligandosi il Bruno medesimo alla pena della galera, e tutti e tre indicarono per domicilio legale la casa di Carlo Spinelli, onde si vede che costoro erano tutti dipendenti dallo Spinelli. – Circa il Soldaniero, rammentiamo che essendo nel marzo 1602 partito per la Calabria in contravvenzione all'obbligo assunto di rimanere in Napoli, accertato il fatto con una informazione, venne confiscata la cauzione data e prescritta la citazione a comparire fra tre giorni sotto pena di essere dichiarato scomunicato oltrechè confesso e convinto del delitto appostogli, onde finì poi per essere carcerato di nuovo in Calabria. L'informazione eseguita dal Prezioso nel domicilio del Soldaniero in Napoli, esaminando la sua albergatrice Lucrezia Marmana bottegaia alla Carità, Beatrice d'Avanno maritata ad un genovese e divenuta amante del Soldaniero, inoltre anche Agostino S.ta Croce clerico, fratello di Orazio ed albergato del pari in casa della Marmana, avea fatto conoscere che il Soldaniero se n'era andato in Calabria per arrolare soldati, avendo avuto l'ufficio di alfiere dal capitano Gio. Paolo de Corduba; poichè i banditi davano un contingente notevole all'esercito, come del resto dovunque, e nelle occorrenze il Governo concedeva anche indulti agli assassini coll'obbligo di servire alla guerra per un numero di anni determinato, facendo desolare segnatamente le provincie di Fiandra e facendo maledire il nome napoletano con altrettali soggetti. Il Soldaniero si schermì per non breve tempo, ma cadde finalmente in potere delle forze Regie, e venne chiuso nelle carceri dell'Audienza di Calabria a disposizione del Vescovo di Caserta. Carlo Spinelli s'interessò allora anche per lui, lo raccomandò a voce e scrisse di poi una lettera al Vescovo, che fu perfino inserta nel processo e ne mostra la firma autografa, presentando i nomi di varii individui capaci di fornire la cauzione pel Soldaniero, tra' quali nientemeno che il nome di Valerio Bruno380. La lettera fu scritta il 23 gennaio 1604, e il 26 il Vescovo di Caserta emanò un decreto di rilascio pel Soldaniero dalle carceri della R.a Audienza di Calabria, con la cauzione di 50 once d'oro e l'obbligo di presentarsi fra quindici giorni nelle carceri Arcivescovili di Napoli. Una significatoria di tale decreto fu subito spedita al Governatore e alla R.a Audienza di Calabria, ma senza aspettarne l'esecuzione, il 28 gennaio 1604, nella stessa data in cui rogavasi la fideiussione per Valerio Bruno, fu rogata anche quella pel Soldaniero, rimanendo accettato per fideiussore, insieme con due altri individui, appunto Valerio Bruno, e sempre indicata per domicilio la casa di Carlo Spinelli presso la Chiesa di S. Lucia a mare. Evidentemente lo Spinelli e il Vescovo di Caserta erano due anime fatte per intendersi senza la menoma difficoltà: abbiamo motivo di ritenere che il Soldaniero sia stato lasciato in pace, non trovandosi alcun altro esame di lui, e conviene dire che con tanta benignità verso due furfanti quali il Soldaniero e il Bruno, dopo tanto rigore verso i poveri frati, il Vescovo di Caserta nella fine della causa abbia emulato la condotta tenuta nel principio da fra Cornelio. Ma conviene anche dire che non dal tribunale, bensì dal solo Vescovo di Caserta, furono compiuti questi ultimi Atti, co' quali rimase definitivamente chiuso il lungo processo dell'eresia.
