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Kitabı oku: «Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5», sayfa 9

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Papa Giovanni XXII che si distinse sopra tutti gli altri per l'esquisita diligenza, che avea in cavar danari d'ogni cosa, onde in 20 anni di Pontificato ragunò incredibili tesori, e con tutta la profusione usata in vita, pure lasciò alla morte sua 25 milioni: introdusse da poi l'Annate, ordinando, che per tre anni ogniuno, che otteneva beneficio di maggior rendita, che 24 ducati, dovesse nell'espedizione delle Bolle pagare l'entrata d'un anno: il qual pagamento però finiti li tre anni fu continuato così da lui, come da' suoi successori.

Furono anche introdotte le Pensioni sopra i beneficj, le quali sono riuscite più utili che i beneficj stessi. S'introdussero anche le Coadiutorie, i Regressi, le Grazie espettative, gli Spogli e tanti altri modi per tirar denaro in Roma177. Ma sopra tutto li tanti divieti, per potervi appoggiar poi le tante dispense, così per la pluralità de' beneficj in una persona, come per li gradi di matrimonj, per le irregolarità, per l'illegittimità di natali, e per tante altre infinite ed innumerabili cagioni; onde non concedendosi quelle senza denari, vennesi per tante, e sì diverse scaturigini ad essere ben provveduta di tesori la Reggia universale del Cristianesimo: con impoverirsi all'incontro le nostre Chiese, e togliersi ai nostri Vescovi la provisione di quasi tutti i beneficj del Regno, li quali erano in Roma provveduti nella maggior parte a' forestieri, esclusi i nazionali, contro il prescritto de' Canoni.

Quando nella general Dieta tenuta in Vormazia, alle querele de' Principi e de Vescovi si trattò di togliere questi abusi, narra il Cardinal Pallavicino178, che i Legato del Papa Alessandro altamente si protestava, che ciò sarebbe uno sconvolgere tutto il Mondo: e facendo la Chiesa un Corpo politico, diceva che il volerlo ridurre all'antica disciplina, era l'istesso, che far tornare un giovane al vitto, che usò bambino; e che siccome le complessioni si mutano ne' corpi umani, così parimente avviene ne' Corpi politici. E quando nel Concilio di Trento s'ebbe a trattare di quest'istessa materia, per darvi almeno riforma, fu la cosa più sensibile e spiacente, che mai potesse proporsi. Si opposero con vigore i Prelati del Papa, e difendevano gli abusi per quest'istesso, che sarebbe dissolvere questo Corpo politico, e questa gran Monarchia; e l'istesso Cardinal Pallavicino179 alla svelata dice, ch'essendo il Papa il Supremo Principe, che ha tanti gran Senatori venerati con regali onoranze, in una Reggia universale del Cristianesimo, non deve sembrar cosa strana, se per conservar lo splendore d'una Reggia ecclesiastica abbia tirato a se tutte le grazie, le dispense, le collazioni, e tanti altri emolumenti per le resignazioni, regressi, annate, pensioni, spogli e tanti altri modi introdotti per tirar danaro in Roma; poichè (e' dice) siccome qualunque Principe riscuote senza biasimo i diritti per le grazie e per le dispensazioni, ch'egli concede secondo le tasse del suo Governo, così non debba biasimarsi il Papa Principe Supremo e Monarca, per ciò che concede e dispensa nel Cristianesimo; e siccome i Principi qualora talun de' suoi Fedeli s'è segnalato in qualche azione militare o politica, gli concede Feudi o altra mercede; così il Papa Principe Supremo dispensa quanti beneficj egli vuole a chi s'è segnalato in qualche azione o d'aver maneggiato bene un affare, compita bene una Legazione o Nunziatura o fatti altri importanti servizi alla Santa Sede; ed affinchè non fossero distratti dai loro impieghi, e si togliesse l'incompatibilità d'aver molti di questi beneficj, e non adempire a' ministeri, a cui sono annessi, s'introdusse, che in vece dell'ufficio, bastasse la semplice recitazione del breviario e dell'ore canoniche.

Per mantener questa Reggia, dice ancor questo Cardinale180, che bisognava aprire più fonti per cavar denari ed onori, onde i Ministri si mantengano con decoro e pompa conveniente a' Re; e che perciò non debbasi molto badare all'unione di più beneficj in una persona, senza obbligargli alla residenza. Questi sono i mezzi in verità (e' dice) per conservar con splendore l'Ordine clericale, ed una Reggia ecclesiastica; un de' più efficaci è la copia di que beneficj, i quali non obbligano a residenza: dovea provvedersi con ciò ed una Corte e ad una Reggia universale. Ed altrove181 valendosi del medesimo paragone del Principe, apertamente dice, che siccome l'erario del Principe bisogna star sempre pieno per ben governarsi lo Stato, così, tener l'erario vuoto il Papa, Principe supremo, è l'istesso, che allentar la disciplina. Quindi conchiude, che il riformar la Datarìa, proibire a' Giudici ecclesiastici impor pene pecuniarie, ed il levar le spese nelle dispensazioni, era un allentar la disciplina; poichè la pecunia (sono sue parole) è ogni cosa virtualmente; così la pena pecuniaria è dall'umana imperfezione la più prezzata di quante ne dà il Foro puramente ecclesiastico: il quale non potendo, come il secolare, porre alla dissoluzione il freno di ferro, convien che gliel ponga d'argento.

§. III. Della conoscenza nelle Cause

Tirate tutte le cause d'appellazioni in Roma, si proccurò ampliare la giurisdizione del Foro episcopale, e stendere la conoscenza de' Giudici ecclesiastici sopra più persone, ed in più cause, sicchè poco rimanesse a' Magistrati secolari d'impacciarsene. Federico II in alcuni enormi e gravi delitti de' Cherici, perchè non rimanessero impuniti, prendeva egli sovente a fargli castigare: ma Clemente nelle condizioni dell'investitura data a Carlo, volle nel 20 articolo che si stabilisse, che in tutte le cause così civili, come criminali non si potessero convenire avanti il Giudice secolare, se non si trattasse civilmente di cause feudali. E le sorprese, che a questi tempi si fecero, non pure presso di noi, durante il Regno degli Angioini, ma anche nel Regno stesso di Francia, furono maravigliose. I nostri Re della Casa di Angiò riconoscendo da' romani Pontefici il Regno; e vedendo che in Francia anche quei Re lo sofferivano, non aveano cuore di resistere e di opporsi. Sottratto l'Ordine ecclesiastico totalmente dalla giurisdizione secolare, ed arricchito di molti privilegi ed immunità, si pensò stendere in prima l'esenzione a più persone che non erano di quell'Ordine.

I. Essi mettevano al numero de' Cherici tutti quelli che avevano avuta tonsura, ancorchè fossero casati, ed attendessero ad altre occupazioni, che ecclesiastiche; e narra Carlo Loyseau182, che in Francia la cosa s'era ridotta in tale estremità, che quasi tutti gli uomini erano di loro giurisdizione, perchè ciascuno prendeva tonsura per esenzionarsi dalla giustizia del Re o del suo Signore, più tosto che per servire alla Chiesa. In Francia però quest'abuso fu nell'anno 1274 corretto a riguardo dell'esenzioni delle tasse o gabelle dal Re Filippo l'Ardito, il quale volle che i Cherici casati fossero sottoposti alle tasse, come li puri laici, e l'immunità loro rimanesse solo a riguardo del Foro, la quale pure fu poi lor tolta dall'Ordinanza di Rossiglione, la quale questa immunità la conservò solamente ai Cherici costituiti negli Ordini Sacri, e poi il Parlamento la conservò anche a' Beneficiati. Ma nel nostro Regno l'abuso non fu tolto all'intutto, e rimase sol corretto a riguardo dell'esenzioni delle collette o gabelle, rimanendo loro l'immunità a riguardo del Foro, perchè facevano i Re della Casa d'Angiò valere nel Regno la Costituzione di Bonifacio VIII, per la quale era stato conceduto a' Cherici conjugati privilegio d'immunità; onde il Re Roberto nel 1322 ordinò a' suoi Ufficiali del Regno che osservassero detto privilegio, e che non procedessero, così nelle loro cause civili, come criminali, purchè però abbiano contratto matrimonio con una, e vergine, portino la tonsura, e le vesti chericali, e non si meschino in mercatanzie e negoziazioni; ed ancora se non abbiano assunto la tonsure, ed abito del Chericato dopo commesso il delitto per evitar la pena183. La qual Ordinanza fu rinnovata poi dalla Regina Giovanna I nell'anno 1347184; e confermata dal Re Ferdinando I d'Aragona per sua Prammatica185 stabilita nell'anno 1469.

Parimente nel nostro Regno a' Frati terziarj di S. Francesco che sono mantellati e cordonati, ed abitano in luoghi claustrali; siccome alle Bizoche, che vivono con voto verginale o celibe viduale, pure loro si diede l'esenzione dal Foro secolare. E nel Regno degli Angioini la cosa si ridusse a tal estremità, che fino le Concubine de' Cherici godevano esenzione; e quel che fa più maraviglia, ne furon persuasi gli stessi nostri Principi, leggendosi, che i Cherici della città e diocesi di Marsico si querelavan col Re Roberto, perchè il Giustiziero della provincia di Principato citra procedeva contro le loro concubine; imperocchè avendo il Re Carlo II padre di Roberto per suoi Capitolari ordinato, che le concubine scomunicate, le quali passato l'anno persistevano pure nella scomunica, fossero multate in certa quantità di denari, il Giustiziero, anche dalle concubine de' Cherici voleva esiger la multa; onde il Re Roberto nell'anno 1317 ordinò al medesimo, che non procedesse contro di loro in virtù del detto Capitolo di suo padre, nè tampoco le molestasse nelle persone, nè nelli beni, ma che lasciasse il castigo di quelle alli Prelati delle Chiese186.

S'introdussero ancora nel Regno i Diaconi selvaggi che pure pretendevano esenzione; e bisognò per correggere in parte quest'altro abuso, che il suddetto Re Ferdinando I, nel 1479, pubblicasse prammatica187 colla quale fu stabilito, che qualora non sono ascritti al servizio d'alcuna Chiesa, ma si mescolano ne' negozi secolari, e di Diaconi e di Cherici non abbiano che il puro nome, s'abbiano da riputare come veri laici, in modo che siano soggetti al Foro secolare, ed avanti giudici secolari, così nelle cause civili, come criminali, debbano essere convenuti, e debbano soffrire tutti i pagamenti fiscali, gabelle, collette, e tutti gli altri pesi, che sostengono i laici. Fu da poi praticato, che non godessero il privilegio del can. si quis suadente, nè il privilegio del Foro nelle cause civili, ma solo nelle criminali, e nelle civili in quanto al costringimento del corpo, rendendogli immuni da' pesi personali, non però di gabelle, collette, ed altri pagamenti fiscali e pesi reali. Intorno a che dal nostro Collaterale per varie consulte, e dal Tribunale della regia Camera per molti suoi Arresti fu meglio regolato tutto quest'affare, e rimediato in parte agli abusi; di che è da vedersi il Chioccarelli188.

Ancora fra noi fu uno de' punti controvertiti se i laici famigliari de' Vescovi dovessero convenirsi così nelle cause civili, come criminali avanti il Vescovo, o pure avanti Giudici secolari189; pretendendo gli Ecclesiastici tirargli al loro Foro episcopale.

Parimente stendevano la esenzione conceduta alle loro persone, anche sopra i mobili de' Cherici, in conseguenza di quella massima mal intesa, mobilia sequuntur personam, di maniera che tutti li mobili delle genti di Chiesa casate o non casate, non potevano essere eseguiti, nè ad altri aggiudicati dal Giudice laico.

II. Essi sostennero, che ogni causa dove occorresse mala fede, e per conseguenza peccato, fosse della loro giurisdizione, come quella nella quale occorre di doversi trattare del soggetto dell'anima, di cui essi sono i Moderatori; e così essi intendevano il passo del Vangelo, si peccaverit frater tuus, dic Ecclesiae, particolarmente quando le Parti se ne querelavano; la qual querela perciò essi chiamavano denuncia Evangelica, siccome è ampiamente trattato nelle Decretali190, dove il Papa vuol prendere a giudicare delle differenze tra i Re di Francia e d'Inghilterra toccante la devoluzione pretesa dal Re di Francia de' Feudi e Signorie, che il Re d'Inghilterra teneva di quella Corona, a cagion della costui fellonia; per la qual cosa essi si pretendevano Giudici competenti quasi in ogni azione eziandio personale, anche tra laici, dicendo, che rare volte ella era esente dalla mala fede, e per conseguenza dal peccato, o dell'una, o dell'altra parte: e quando si trattava dell'esecuzione de' contratti, essi non facevano difficoltà di tirar alla loro conoscenza la lite, a cagion del giuramento, che per lo stile comune de' Notai vi è inserito191, confondendo malamente la censura de' costumi colla giurisdizione, e la correzion penitenziale colla giustizia contenziosa, senza aver riguardo al fatto di Natan con Davide rapportato anche da Graziano nel suo Decreto192.

III. Per somigliante ragione essi sostenevano, che la conoscenza de' testamenti loro appartenesse, come materia di coscienza, dicendo, ch'erano li naturali esecutori di quelli; anzi ch'essendo il corpo del defunto testatore lasciato alla Chiesa per la sepoltura, la Chiesa ancora erasi fatta padrona de' suoi mobili per quietare la coscienza, ed eseguire il suo testamento. E Carlo Loyseau193 ci testifica, che in Inghilterra erasi introdotto perciò costume, che quando taluno moriva senza testamento, il Vescovo o persona da lui destinata s'impadroniva de' mobili di quello. E che in Francia anticamente gli Ecclesiastici non volevano seppellire i morti, se non si metteva tra le loro mani il testamento, o in mancanza del testamento, non s'otteneva licenza speziale del Vescovo; tanto che nell'anno 1407 bisognò che il Parlamento rimediasse a tanto abuso, con far decreto contro il Vescovo di Amiens, e li Curati d'Abbeville, che coloro, che morivano intestati, fossero senza contraddizione, e senza comandamento particolare del Vescovo seppelliti. Ed erasi parimente in Francia introdotto costume, che gli afflitti eredi per salvare l'onore del defunto, morto senza testare, dimandavano permissione al Vescovo di poter per lui testare ad pias causas; e vi erano degli Ecclesiastici, li quali costringevano gli eredi dell'intestato di convenire a prender Arbitri, per determinare la somma, che il defunto avesse dovuto legare alla Chiesa.

Da queste intraprese degli Ecclesiastici nacque nel nostro Regno la pretensione di alcuni Vescovi, d'arrogarsi la facoltà di far essi i testamenti ad pias causas per li laici, che muojono ab intestato, siccome per antica usanza lo pretesero i Vescovi di Nocera de' Pagani, d'Alife, d'Oppido, di S. Marco ed altri Prelati nelle loro diocesi, i quali sovente applicavano i beni del defunto a se stessi. Ed in alcune parti del Regno i Prelati pretesero indistintamente d'applicarsi a lor beneficio la quarta parte de mobili del defunto morto senza testare. E si penò molto presso di noi per estirpar questi abusi, e non se negli ultimi tempi, alle reiterate consulte della regia Camera, e voti del Collaterale, vi si diede rimedio, con ispedirsi più lettere ortatoriali a' Vescovi, affinchè non presumessero d'arrogarsi tal potestà, e sovente contro gl'inobbedienti si è proceduto al sequestro delle loro entrate, ed a carcerazioni de' congiunti; non perdonandosi nemmeno al Vescovo di Nocera, con tutto che per se allegasse l'immemoriale, come un abuso condannabile, e più tosto corrutela, che lodevole usanza194.

Da ciò è nato ancora, che siavi presso di noi rimaso costume, siccome anche dura in Francia che li Curati, o i Vicari siano capaci come i Notai di ricevere li testamenti, e quando dispongano ad pias causas, ancorchè fatti senza solennità, dar loro vigore ed osservanza.

IV. Per cagion della connessità, se tra più compratori, coeredi, o condebitori, uno ne fosse Cherico, essi dicevano, che il privilegiato, come più degno, deve tirare avanti il suo Giudice tutte le altre parti. Parimente li Canonisti dicevano, che il laico poteva prorogare la giurisdizione ecclesiastica, e non il Cherico la secolare: e dicevano ancora, che apparteneva al Giudice ecclesiastico supplire il difetto, o negligenza del Giudice laico, e non al contrario; e quando se gli dimandava la ragione, essi dicevano, che ciò era, perchè anticamente gli Ecclesiastici erano giudici de' laici così ben che de' Cherici, e che non v'era perciò inconveniente, che le cose tornassero nella loro prima natura, come dice il Cardinal Ostiense195. E pure da' precedenti libri di quest'Istoria si è chiaramente veduto, che la giustizia ecclesiastica in ciò che ella è contenziosa, è stata conceduta dalli Principi, e dismembrata dalla giustizia temporale ed ordinaria, e fu chiamata perciò privilegio Chericale; e li Canonisti la chiamano pure privilegium Fori, per denotare ch'è contro il diritto comune.

V. Essi sostenevano, che tutte le cause difficili, spezialmente in punto di ragione, loro appartenessero, e principalmente quando vi era diversità d'opinioni tra' Giureconsulti o Giudici: allegavano perciò quel passo del Deuteronomio196: Si difficile, et ambiguum apud te judicium esse prospexeris, et judicium intra Portas videris variari, venies ad Sacerdotes Levitici generis, et ad Judicem, qui fuerit illo tempore, qui judicabunt tibi veritatem, et facies quaecumque dixerint qui praesunt in loco, quem elegerit Dominus. Quando è a tutti palese la gran differenza tra le leggi romane, e la politia del vecchio e nuovo Testamento. E da questo principio avvenne, che si veggano in più luoghi delle Decretali cause difficili decise da' Pontefici, che non erano in conto alcuno della giustizia ecclesiastica, come fra l'altre la famosa decretale Raynutius197.

VI. Dicevano, che apparteneva ad essi il supplire al difetto, negligenza, o suspizione del Giudice laico198; e sotto questo pretesto, se un gran processo durava lungo tempo nel Tribunale secolare, lo tiravano a loro. Quindi s'arrogavano la facoltà di conoscere delle suspizioni de' Giudici laici, e quest'abuso non pure in Francia, come testifica Loyseau199, ma anche ne' Regni di Spagna erasi introdotto200, e presso di noi nel Regno degli Angioini avea preso anche piede; e fu tanta la soggezione a' Pontefici romani, ovvero la stupidezza de' nostri Principi Angioini, che non senza gran maraviglia, tra i Riti della nostra Gran Corte della Vicaria201, si legge una prammatica della Regina Giovanna II colla quale ordina, che (toltane la città di Napoli, dove vuole che le suspizioni si conoscano dal G. Protonotario) in tutte le altre città e luoghi del Regno, le suspizioni s'abbiano ad allegare avanti il Vescovo diocesano, e suo Vicario. E con tutto che nel regno degli Aragonesi non si fosse fatta osservare, nulladimanco non mancavano i Vescovi, quando lor veniva fatto, di prenderne la conoscenza.

Ma succeduti gli Spagnuoli, usarono costoro rimedj più forti per togliere quest'abuso, perchè avendo nel 1551 l'Arcivescovo d'Acerenza tentato d'intromettersi a conoscere della suspizione allegata innanzi a lui dal Capitano di Pietrapertosa contro i suoi Sindicatori, D. Pietro di Toledo, ad istanza di quella Università, con voto del regio Collateral Consiglio, scrisse una grave lettera ortatoriale all'Arcivescovo, insinuandogli, che dovesse astenersi di conoscere di quella sospizione, spettando tal conoscenza alla giurisdizione del Re, non essendo stata la pretesa prammatica osservata, e che facendone il contrario avrebbe proceduto contro di lui, come di chi cerca usurparsi la giurisdizione regia202: la qual lettera, narra Prospero Caravita203, averla egli fatta imprimere fra le altre prammatiche di questo Regno, che oggi giorno si legge in quel volume. E nel governo di D. Parafan di Riviera, essendo stato questo Vicerè avvisato che i Vescovi e i loro Vicarj nelle province di Principato citra e di Basilicata, s'abusavano d'intromettersi a conoscere delle cause di sospizione degli Ufficiali, dirizzò nel 1566 un premuroso ordine al Governadore di quelle province, comandandogli, che in suo nome facesse emanar bando sotto gravi pene in tutte le città, terre e luoghi di quelle province, che nelle cause di sospizioni le parti litiganti non debbano più aver ricorso a' diocesani, ma che lo dovessero avere nella regia Audienza, dove loro sarà ministrato complimento di giustizia: il quale ordine fu pure fatto imprimere tra le nostre prammatiche204 affinchè tra noi si togliesse affatto quest'abuso.

VII. Sotto colore, che negli antichi Canoni trovavano, che il Vescovo era protettore delle persone miserabili, come delle vedove, pupilli, stranieri e poveri, volevano conoscere di tutte le loro cause205; ancorchè vi sia gran differenza tra proteggere i miserabili, e proccurar per essi la giustizia, che d'esser Giudice delle loro cause.

VIII. Inventarono un altro genere di giudicio, chiamato di Foro misto, volendo, che contro il secolare possa procedere così il Vescovo, come il Magistrato, dando luogo alla prevenzione, come sono i delitti di bigamia, d'usura, di sagrilegio, d'adulterio, d'incesto, di concubinato, di bestemmia, di sortilegio e di spergiuro, siccome ancora le cause di decime e di legati pii. Nel che essi v'aveano questo vantaggio, perchè colla esquisita lor sollecitudine, sempre prevenendo, non lasciavano mai luogo al Magistrato secolare, e se l'appropriavan tutti, come reputati anche da essi, delitti ecclesiastici. E nel nostro Reame non si finiron d'estirpare affatto questi abusi, se non nel Regno degli Spagnuoli, i quali non ammisero prevenzione alcuna, e la cognizione de' suddetti delitti contro i laici fu attribuita interamente a' Giudici regi206; non dovendosi riputar in modo alcuno ecclesiastici perchè veramente li delitti ecclesiastici, o sono quelli che concernono la politia ecclesiastica, come dice Giustiniano nella Nov. 83 ovvero li minori delitti, di cui la Giustizia ordinaria ne trascura la ricerca, e di cui perciò la primitiva Chiesa ne intraprendeva la censura o correzione, per conservare una particolar purità di costumi tra' Cristiani; ma questa correzione ei faceva sommariamente, e senza giudizio contenzioso; come si è narrato nel primo e secondo libro di questa Istoria.

IX. Si appropriarono tutte le cause matrimoniali, dicendo, che essendo stato il contratto di matrimonio da Cristo S. N. elevato a Sacramento, la cognizione di tutte le cause a quello appartenenti deve essere de' Giudici ecclesiastici. Ma s'è veduto ne' precedenti secoli, che i Principi cattolici presero essi la cura dei matrimonj, essendo cosa chiarissima, che le leggi de' matrimonj, i divieti e le dispense de' gradi, tutte furono stabilite dagl'Imperadori; e fin tanto che le leggi romane ebbero vigore, i giudicj a quelli appartenenti erano innanzi a' Magistrati secolari agitati: il che la sola lettura de' Codici di Teodosio e di Giustiniano e delle Novelle lo dimostra evidentemente. E nelle formole di Cassiodoro207, come altrove fu da noi rapportato, restano memorie de' termini usati da' Re ostrogoti nelle dispense de' gradi proibiti, che allora erano reputate appartenere al governo civile, e non cosa di religione; ed a chi ha cognizione dell'istoria, è cosa notissima, che gli Ecclesiastici sono entrati a giudicar cause di tal natura, parte per commessione e parte per negligenza de' Principi e de' Magistrati. Ma di ciò ora, per la determinazione del Concilio di Trento208, non lece più dubitarne.

Finalmente i Dottori romani209 arrivarono insino ad insegnare, che i delinquenti ne' territorj d'altri Principi, non si debbano rimettere, ma mandarsi a dirittura in Roma per esser puniti, perchè il Papa essendo il Signore della città di Roma, ch'è la comune Patria di tutti, avendo l'Imperador Antonino per sua legge210 statuito, che tutti coloro, che nascono nell'Orbe romano, s'intendano fatti cittadini romani, meritamente come suoi sudditi può prendergli a giudicare e punirgli211.

Nè finirono qui le loro intraprese, perchè vi sono altri innumerabili casi, ne' quali eran costretti i laici piatire avanti Giudici ecclesiastici, de' quali non comporta il mio istituto farne qui un più lungo catalogo. Essi furon nientedimeno compresi da Ostiense212 in sette versi, che chi gli considera, non può non rimaner sorpreso in veggendo a quale sterminata ampiezza avessero gli Ecclesiastici a questi tempi stesa la loro conoscenza; donde conoscerà ancora, che non vi è fine all'usurpazione, da poi che una volta li limiti della ragione sono superati ed oltrepassati.

Tutte queste intraprese della Giustizia ecclesiastica, non meno presso di noi, durante il Regno degli Angioini, che in Francia durarono lungamente, ma da poi i Franzesi valendosi di rimedi forti ed efficaci, ruppero le catene; e per l'Ordinanza del 1539 furono molto ben risecate, la quale rimise la loro giustizia al giusto punto della ragione, lasciando solamente alla Chiesa la conoscenza de' Sacramenti tra tutte le persone, e delle sole cause personali degli Ecclesiastici213; che fu in effetto ritornare all'antica distinzione delle due potenze, lasciandosi le persone e le cose spirituali alla Giustizia ecclesiastica, e le temporali alla temporale. Nel nostro Reame gli Spagnuoli cominciarono a risecar gli abusi, ma non ridussero la loro Giustizia al giusto punto, come si fece in Francia; perchè gli Spagnuoli, come saviamente fu osservato da Pietro di Marca Arcivescovo di Parigi, e da noi si farà vedere, quando ci toccherà ragionare del lor governo, vollero medicar la ferita giurisdizione regia con impiastri ed unguenti, non già col fuoco e col ferro, come si era fatto in Francia.

177.V. Il Trattato delle materie Beneficiarie attribuito al P. Paolo Sarpi Servita.
178.Pallav. Istor. del Concilio di Trento, l. 1 c. 25.
179.Pallav. l. 1 c. 8 et 16.
180.Pallav. lib. 8 cap. 12.
181.Pallav. lib. 2 cap. 6.
182.Loyseau des Sign. et Justic. Eccl. cap. 15.
183.Chioc. M. S. giuris. tom. 10.
184.Chioc. loc. cit.
185.Pragm. 1 de Clericis, seu Diaconis salvaticis.
186.Chioc. loc. cit.
187.Pragm. 4 de Clericis seu Diaconis salvaticis.
188.Chioc. M. S. giurisd. tom. 10 de Immunit. Cleric.
189.Chioc. M. S. giurisd. tom. 3.
190.Cap. Novit. de Judic.
191.Cap. 3 do For. compet.
192.Can. 41 § item cum David caus. 2 qu. 7. Nathan cum David redarguit, suum est executus officium, in quo erat Rege superior: non usurpavit Regis officium, in quo erat Rege inferior. Monuit eum, ut per poenitentiam peccata sua expiaret; non autem tulit in eum sententiam qua tanquam adulter, et homicida morti adjiceretur.
193.Loyseau l. c.
194.V. Chioccar. M. S. giurisd. tom. 15.
195.Ostiens. in Summa tit. de foro compet.
196.Vien allegato nel cap. per venerabilem, Extr. qui filii sint legit.
197.Cap. Raynutius. Extr. de testamentis.
198.cap. licet, Extr. de foro compet.
199.Loyseau l. c.
200.For. Judic. lib. 2 tit. 1 l. 22 et ibi Villad. n. 8. Rov. Pragmat. 2 et 3 de suspic. offic.
201.Rit. 265.
202.Pragm. 2 de suspic. offic.
203.Caravita Rit. 265 nu. 2.
204.Pragm. 3 de suspic. offic.
205.Cap. ex parte de foro compet. Cap. nuper de donat. inter vir. et uxor.
206.V. Chiocc. M. S. giurisd. t. 5.
207.Cassiod. lib. 7 cap. 46.
208.Conc. Trid. sess. 24 can. 12.
209.Oldrad. cons. 124. Petr. Barbos. ad lib. 2 § legatis, D. de Judic. Farinac. in prax. crim. q. 7 num. 17.
210.L. Romae 33. D. ad municipal. L. in Orbe 17. D. de stat. hom.
211.V. Artur. Duck de auth. jur. civ. Rom. lib. 2 c. 3 num. 3.
212.Ostiens.
  Haereticus, Simon, foenus, perjurus, adulter,
  Pax, privilegium, violentus, sacrilegusque,
  Si vacat Imperium, si negligit, ambigit, aut sit
  Suspectus Judex, sit subdita Terra, vel usus
  Rusticus, et servus, peregrinus, Feuda, viator.
  Si quis poeniteat, miser, omnis causaque mista,
  Si denunciat Ecclesiae quis, judicat ipsa.
213.Loys. loc. cit.
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