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Kitabı oku: «Istoria civile del Regno di Napoli, v. 3», sayfa 19
CAPITOLO XI
Leggi longobarde e feudali ritenute da' Normanni. Le discipline risorgono nel Regno loro per gli Monaci Cassinensi; e per gli Arabi in Salerno
I Normanni, ancorchè secondo le leggi della vittoria, conquistate che ebbero queste nostre province, avessero potuto impor quelle leggi a' vinti, ed introdurre ne' luoghi conquistati quella forma di governo, che lor fosse stato più a grado; nulladimanco lasciarono vivere i Provinciali con quelle stesse leggi ed istituti che aveano; anzi insino ad ora, nuove leggi da loro non furono introdotte, siccome fecero i Longobardi, ma ben paghi delle leggi longobarde e romane, a loro imitazione non solo lasciarono vivere i loro sudditi nelle proprie leggi, ma essi medesimi si adattarono a quelle. Il primo, che nuove leggi v'introdusse, fu Ruggiero I Re, come nel seguente libro diremo392.
Portò ciò in conseguenza, che niente ancora mutossi intorno a' Feudi, le cui Consuetudini procedenti per la maggior parte dalle leggi longobarde, restarono così intatte com'erano, e le leggi degl'Imperadori sino ora su di quelli stabilite, furono da essi con non minor rispetto ricevute e fatte osservare. Anzi avendo discacciati dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Sicilia i Greci ed i Saraceni, che Feudi non conobbero: furono essi, che in queste province ed in quell'isola li introdussero, ad esempio dell'altre, che erano più lungamente durate sotto la dominazione de' Longobardi. Quindi multiplicossi il numero de' Baroni, ed oltre di coloro ch'erano ne' Principati di Benevento, di Salerno e di Capua, si sentirono anche da poi nella Puglia i Conti di Conversano, di Trani, di Lecce, di Monopoli, di Andria393 e moltissimi altri; e nella Calabria que' di Catanzaro, di Sinopoli, di Squillace e di Cosenza, di Tarsia, di Bisignano, di Girace, di Melito, di Policastro, e molti altri.
E se bene queste due province ritolte a' Longobardi da' Greci, avessero sperimentato per lungo tempo la loro dominazione, nulladimanco conquistate da' Normanni, furono ben tosto le leggi longobarde in esse introdotte, e tutte le città delle medesime secondo i lor dettami si reggevano; anzi Bari che fu la principal sede, prima degli Straticò, e da poi de' Catapani, più di tutte le altre, alle leggi longobarde s'attenne, e le consuetudini di questa città, non altronde derivano, se non dalle leggi longobarde; per la qual cosa Ruggiero I Re di Sicilia, dopo aver presa ed espugnata quella città, volendo riordinarla di buone leggi, fu da' Baresi richiesto, che lasciassegli vivere con le proprie loro consuetudini e particolari costituzioni, che tenevano, tratte dalle leggi longobarde, essendo stata lungo tempo la lor città sotto i Longobardi, come sotto Ajone, Melo, Meraldizo, Grimoaldo ed altri Principi di sangue longobardo: e Ruggiero avendole lette e commendate, ordinò che quelle s'osservassero, siccome lungamente da poi ebbero vigore, ed insino a' nostri tempi s'osservano394.
L'avere i Normanni per lo spazio poco men d'un secolo, da che conquistarono la Puglia insino a Ruggiero I Re, tenuto tanto conto delle leggi longobarde, e l'averle preposte a tutte le altre, fece sì che passassero in queste province per legge comune; ed i nostri Professori non indrizzavano ad altro il loro studio, che a queste per appararle, come quelle, che poste in maggior uso ne' Tribunali aveano tutta autorità e vigore, e per quelle solamente le liti erano decise.
Le leggi romane erano, come più volte si è notato, solamente ritenute come una tradizione: e presso la plebe, ch'è l'ultima a deporre gli antichi istituti erano rimase come antica usanza, non già come legge scritta. La romana giurisprudenza, ed i libri di Giustiniano, ne' quali era contenuta (siccome tutte l'altre discipline) erano andati in dimenticanza, e d'essi rara era la notizia in questi tempi, ed in queste nostre parti, e molto meno lo studio e l'applicazione.
Ma non dobbiamo fraudar qui della meritata lode i Monaci Cassinensi, i quali furono i primi che cominciarono in mezzo di tanta oscurità a recar qualche lume a tutte le professioni in queste nostre province. La diligenza del famoso Desiderio Abate Cassinense, che innalzato al Ponteficato Vittore III fu detto, fece che si cominciasse ad aver notizia di qualche libro di quelli di Giustiniano, siccome degli altri d'altre facoltà. Questo celebre Abate dopo aver ingrandito quel monastero d'eccelse fabbriche, diedesi a ricercare molti libri per fornirlo d'una numerosa Biblioteca; e non essendo ancora in Italia introdotto l'uso della stampa, con grandissimo studio e molta spesa, avuti che gli ebbe, fecegli trascrivere in buona forma. Fra gli altri Codici furono le Istituzioni di Giustiniano e le sue Novelle395. Ma questi libri come cose rare si reputavano allora, nè giravano attorno per le mani d'ogni uno, come ora; ma si custodivano, come cosa di molto pregio in qualche illustre Biblioteca. Solo nella Chiesa romana era più frequente l'uso di quelli, ed anche presso alcuni Imperadori d'Occidente, i quali alle volte stabilendo qualche loro costituzione si riportavano a quelli. Del Codice di quest'Imperadore, ancor che in questi tempi per la Francia (come è chiaro dall'epistole d'Ivone Carnotense) e per l'Italia ancora (com'è manifesto da alcune leggi degl'Imperadori d'Occidente, particolarmente d'Errico II396 e dalle decretali di alcuni Papi, che allegano alcune leggi del medesimo) ne girasse qualch'esemplare; nulladimanco a pochi era in uso, eziandio agli stessi Professori, i quali lo trascuravano per non aver quella forza e vigore nel Foro, che acquistò da poi.
Le Pandette non s'erano ancora scoverte in Amalfi, in modo che i nostri Professori n'avessero potuto aver notizia. Ve n'era bensì qualch'esemplare in Francia, siccome dimostrano l'epistole d'Ivone, nelle quali sovente s'allegano alcune leggi397 de' Digesti, poichè in quella provincia, per le famose sue Biblioteche, non vi era cotanta ignoranza di questi libri; e del Codice Teodosiano, e del suo Breviario ne girava attorno ancora più d'un esemplare.
Presso di noi nella sola Biblioteca Cassinense potevan vedersi le Istituzioni e le Novelle di Giustiniano, tanto è lontano che l'uso delle medesime a questi tempi fosse così frequente ne' Tribunali delle città di queste nostre province, come ora.
Solo le leggi longobarde eran le dominanti, e ciascun Tribunale secondo quelle diffiniva le sue cause, e secondo le medesime si regolavano le successioni, i testamenti, i contratti, la punizion de' delitti, le confiscazioni e tutti i giudicj. Sono fra monumenti delle nostre antichità ancor'a noi rimasi alcuni vestigi, che i Giudici appoggiavano le loro sentenze sopra queste leggi; e Lione Ostiense398, il litigio insorto intorno l'anno 1017 tra il monastero di Monte Cassino con i Duchi di Gaeta, e' Conti di Trajetto, narra che fu deciso non meno per le leggi romane, che per le longobarde. Camillo Pellegrino399 rapporta un diploma di Riccardo II Principe di Capua, per cui fu fatta donazione alla chiesa di S. Michele Arcangelo in Formiis di molti beni, e fra gli altri d'alcuni, che a Riccardo suo avo erano pervenuti per alcune confiscazioni seguite secundum Longobardorum legem. E questo medesimo Scrittore400 rapporta due sentenze profferite anche dopo questi tempi, una dell'anno 1149 sotto il Re Ruggiero, e l'altra nell'anno 1171 sotto il Re Guglielmo, nelle quali si vede per le leggi longobarde essere le cause decise.
Nè in questi tempi, nel decider le cause, ricercavano i Giudici tanto apparato e tanta pompa, come osserviamo a' tempi nostri. Essi credevano che quelle sole potessero bastare, e ciò anche procedeva perchè non si dava luogo a tante lunghezze, a tanti raggiri e sottigliezze. Ogni città teneva il suo Tribunale, ed i suoi Giudici: e le liti senza molto apparato presto eran terminate; quando accaddevano controversie intorno a' confini, o che in altra maniera vi si richiedesse l'ispezion oculare, si portavano sulla faccia del luogo, ed ivi presto la causa si finiva; nè eran dispendiati i litiganti di ricorrere a' Tribunali remoti, ma nella loro città avanti i loro Giudici le controversie eran tosto terminate.
§. I. Prime raccolte delle leggi longobarde; e loro Chiosatori
Avendo dunque, particolarmente in questi tempi, acquistata tanta forza in queste province le leggi longobarde, i nostri Professori tutti s'applicavano allo studio delle medesime; nè essendo stato fin qui, chi l'avesse in un sol volume raccolte, nel quale e le leggi de' Re longobardi, e quelle che dagl'Imperadori di Occidente, come Re d'Italia, erano state sinora promulgate, fossero state unite insieme per uso del Foro, e per maggior agio e comodità degli Avvocati e dei Giudici: finalmente intorno a questi tempi ne fu fatta la compilazione, per la quale in un sol volume furono tutte queste leggi raccolte.
La prima raccolta che noi possiamo mostrare di queste leggi, è quella che ancor si conserva nell'Archivio del monastero della Trinità della Cava, ove in un volume membranaceo scritto in lettere longobarde, si vedono inseriti tutti gli editti de' Re d'Italia, incominciando da Rotari, che fu il primo a dar leggi scritte a' Longobardi. Dopo l'editto di Rotari, siegue l'altro di Grimoaldo: indi sieguono le leggi di Luitprando: poi quelle di Rachi, e finalmente quelle d'Astolfo, che fu l'ultimo Re longobardo, che avesse stabilite leggi; poichè, come si disse, Desiderio suo successore ed ultimo de' Re longobardi, intricato in continue guerre, non potè pensare alle leggi. Ma poichè, non ostante che Carlo M. avesse discacciato Desiderio, ed il Regno d'Italia da' Longobardi fosse trasferito a' Franzesi, non cessò la dominazione de' Longobardi in queste nostre province sotto i Principi di Benevento, i quali ad esempio de' Re longobardi, stabilirono molte leggi, le quali lungamente nel Principato di Benevento, che in que' tempi abbracciava quasi tutto ciò che ora è Regno di Napoli, s'osservarono: perciò il Compilatore suddetto, che intraprese questa fatica per comodità de' nostri, in quel suo volume inserì ancora i Capitolari d'Arechi primo Principe di Benevento, e quel d'Adelchi suo successore; e dopo avere framezzate in quello alcune sue operette, fa una breve sposizione d'alquante leggi per uso de' Beneventani, e molto più per gli Capuani, per li quali mostra aver fatta quella fatica; tanto che per ciò, e per alcune altre conghietture, suspica Camillo Pellegrino401, che l'Autore fosse stato capuano. In questa raccolta aggiunse egli ancora alcune sue operette legali sotto questi sconci e goffi titoli. Quantas caussas debet esse judicata sine Sacramentum. Item quantas caussas fieri debet per pugna judicata. Memoratorium pro quibus caussis filii ab haereditate patris exeredati fieri debet. Chiudono in fine il libro i Capitolari di Carlo Magno, di Pipino, di Lodovico, e degli altri Imperadori, i quali discacciati i Longobardi per Carlo Magno furono Re d'Italia.
Questa è la più antica raccolta, che noi abbiamo delle leggi longobarde fatta da un Capuano, il cui nome è a noi ignoto, la quale non mai impressa, si conserva nell'Archivio cavense. Il tempo nel quale fu fatta, suspica il Pellegrino essere nel principio di questo undecimo secolo intorno all'anno 1001 o poco da poi; poichè l'Autore v'inserisce un Catalogo dei Duchi e Principi di Benevento, e de' Conti di Capua, e lo tira sino al detto anno, sino al Principe di Capua Adimaro. Mostra divantaggio aver conosciuto Pandolfo Capodiferro Principe di Capua, il quale morì nell'anno 981. E questo è ancora il primo ed il più antico Autore, che noi possiamo mostrare avere scritte opere legali adattate a questi tempi, ne quali tutta la cura ed applicazione de' nostri Professori era intorno alle leggi longobarde.
Chi fosse l'Autore di quell'altra vulgata compilazione divisa in tre libri, e distinta in più titoli che ora si legge inserita nel volume dell'autentico, non è di tutti conforme il sentimento. Che fosse ella antica, si dimostra da' libri feudali402, dove si allegano molte leggi longobarde, che ella racchiude. Alcuni403 credono, che fosse fatta ne' tempi di Lotario III ovvero II Imperadore da Pietro Diacono Monaco Cassinense, ancorchè per privato studio, ma con impulso però dello stesso Imperador Lotario, non potendosi dubitare, che Pietro fosse stato suo Logoteta in Italia, e costituito da lui Cartulario e Cappellano nell'Imperio404. Lo argomentano dal vedersi, che dopo Lotario non si leggono in questa compilazione altre Costituzioni d'Imperadori posteriori; poichè se bene nelle ultime edizioni di Lindenbrogio e nelle vulgate si legga una costituzione di Carlo IV si vede chiaro, che quella vi fu aggiunta da poi, non leggendosi nella raccolta di Melchior Goldasto, ch'è più antica dell'edizione di Lindenbrogio; nè quella si appartiene punto al Regno d'Italia. Struvio405 aggiunge un'altra conghiettura dal vedersi, che alcuni esemplari portano anche il nome di Pietro Diacono.
Altri per contrarj argomenti di ciò non s'assicurano, ed il suo Autore dicono esser incerto. Dubitano esserne stato Pietro Diacono, poichè questi nella Cronaca Cassinense406 noverando minutamente tutte le sue opere che compilò dopo essersi fatto Monaco, e facendo di esse minuto catalogo, sino a porvi i proemj che fece ad alcuni libri non suoi, ed a riferire due inni che compose a Santa Giusta, ed alcuni sermoni, ed altre minuzzerie: di questa compilazione non ne favella affatto; quando, se egli ne fosse stato Autore, non avrebbe mancato di farne pompa, parlando egli delle sue cose, ancorchè di picciolo rilievo, con estraordinario compiacimento. Si aggiunge, che Carlo di Tocco, antichissimo nostro Giureconsulto, nel proemio delle Chiose che fece a questi libri, parlando dei Compilatori, dice che per la loro antichità, non avea potuto saperne i nomi; e pure Carlo di Tocco fu molto vicino a' tempi di Lotario, poichè visse nel Regno di Guglielmo Re di Sicilia, ed avrebbe potuto sapere se ne fosse stato Autore Pietro Diacono.
Che che ne sia, egli è certo che questa seconda Raccolta divisa in tre libri, ancorchè mal fatta, senza ordine di tempo, e con grande confusione, ebbe miglior fortuna, che la prima più metodica, e dove secondo l'ordine de' tempi furono raccolti tutti gli editti de' Re longobardi, ed i capitolari degli altri Imperadori Re d'Italia. Questa non mai impressa giace ancor sepolta nell'Archivio della Cava; all'incontro quella, di cui fassene Autore Pietro Diacono, ebbe molte edizioni, alcune separate, altre unite al volume dell'Autentico; e Basilio Giovanni Eriold colle leggi Saliche, Alemanne, Sassone, Brittanne, e d'altre Nazioni, fecela ristampare in Basilea nell'anno 1557. Melchior Goldasto ne fece fare un'altra edizione, e Federico Lindenbrogio la fece di nuovo ristampare, e l'unì al Codice delle leggi antiche.
L'uso ed autorità, che diedero i nostri maggiori a questi libri fu tale, che secondo quelli eran decise le liti ne' Tribunali; perciò i più antichi nostri Professori v'impiegarono le loro fatiche in commentarli, e farvi delle note. Il primo che impiegasse i suoi talenti sopra questi libri, e che con ben lunghe chiose gl'illustrasse fu Carlo di Tocco. Questi nacque nella Terra di Tocco posta su'l Beneventano, donde, come era l'uso di que' tempi, prese il cognome; e seguendo l'esempio de' suoi maggiori, per esser nato, com'egli dice, di padre similmente Dottor di leggi, si portò giovanetto in Bologna per apprendervi ragion civile; ed ebbe la sorte d'avere per maestri Placentino407, Giovanni408, Ottone Papiense409, e Bagarotto410, discepoli che furono del famoso Irnerio. Ritornato poi nel Regno fu fatto Giudice in Salerno411; ed essendo ancor giovane, fu sotto il Re Guglielmo I, nell'anno 1162, creato Giudice della Gran Corte412. Fu riputato uno de' più insigni Giureconsulti de' suoi tempi, e fra noi estese la sua fama anche presso coloro, che gli successero.
L'occasione che fu data a questo Giureconsulto di impiegare i suoi talenti sopra le leggi longobarde, non fu altra se non quella, ch'ebbero Ermogeniano e Gregorio a compilare i loro Codici. Questi due Giureconsulti, vedendo che per le nuove leggi de' Principi cristiani, l'antica giurisprudenza de' Gentili romani ruinava, vollero per mezzo de' loro Codici, quanto più fosse possibile ripararla, perchè almeno si conservasse in quelli. Così ne' tempi di Guglielmo, essendosi già ritrovate le Pandette in Amalfi, ed essendosi cominciate ad insegnare nell'Accademie d'Italia, i Giureconsulti di que' tempi eran tratti dalla loro eleganza e gravità ad apprenderle, e con ciò cominciando a riputar barbare ed incolte quelle de' Longobardi, lo studio delle medesime era tralasciato. Era stato a suoi dì da Irnerio, Bulgaro, Martino, Giacomo, Ugone, Pileo, Ruggieri, e da altri chiosato tutto il corpo della ragion civile; ed al costoro esempio tutti gli altri abbandonavano lo studio delle longobarde, donde potea ricavarsi maggior utile nel Foro. A questo fine Carlo di Tocco per finire di toglierne il disprezzo, come già erasi cominciato, e per invogliarli ad apprenderle, avendo fatto sommo studio sulle Pandette, proccurò illustrar le longobarde, confermando, o illustrando ciò che disponevano colle leggi romane, come fece per mezzo delle sue Chiose, le quali per la maggior parte non contengono altro, che spesse citazioni delle leggi romane, acciò che per questo mezzo s'invogliassero i Professori a studiarle, perchè con più utilità potessero servirsene per uso del Foro, appo a quale le Pandette non facevano ne' suoi tempi alcuna autorità, come diremo a più opportuno luogo. Fu questa sua fatica cotanto utile e commendata dai posteri, che acquistò forza e vigore poco meno delle leggi stesse; ed Andrea d'Isernia parlando di questa Chiosa del Tocco fatta alle longobarde, dice che plurimum in Regno approbatur413. Colla medesima lode ne parlano Luca di Penna, Matteo d'Afflitto, ed altri nostri antichi Autori.
Per quest'istessa cagione ne' tempi dell'Imperador Federico II innalzandosi assai più lo studio delle leggi romane, che traeva a se tutti i Professori, i quali scordatisi con poca loro utilità delle leggi longobarde, ch'erano quelle, per le quali potevano vincer le cause ne' Tribunali, erano tutti intesi alle romane, fu data occasione ad Andrea Bonello da Barletta di far alcuni Commentarj sopra le longobarde, per li quali notò tutte le differenze, che v'erano tra l'une e l'altre leggi, affinchè nell'avvenire, com'egli dice, non si dasse occasione d'errare agli Avvocati, i quali mentre erano tutti intesi ad apparare le leggi romane, trascuravano le longobarde; onde sovente nelle cause era forza di soggiacere, e d'esser vinti da' Professori d'inferior grado e dottrina. Così egli narra esser accaduto una volta ad un grande Avvocato, il quale con ben grandi apparati difendendo una causa, avendo allegate a pro del suo Clientolo molte leggi romane: surse all'incontro certo Avvocatello suo oppositore, il quale portando nascosto sotto il mantello il libro delle leggi longobarde, dopo averlo fatto arringare a sua posta, cacciò fuori il libro, dal quale recitate alcune leggi, che decidevano a suo favore il caso, riportò la vittoria con grande scorno del suo Avversario, il quale pien di rossore vinto andò via.
Fu Andrea Avvocato fiscale sotto l'Imperador Federico II, ed avuto in molta stima da questo Principe, il quale per suo consiglio istituì la Curia Capuana. Fu un Giureconsulto molto rinomato nella sua età, e presso i suoi successori avuto in molta riputazione. Andrea d'Isernia414 lo chiama valente Dottore, Matteo d'Afflitto415 gran Giurista; ed altri non lo nominano, se non con grandi elogi. Compose, oltre a quest'opera utilissima, e necessaria per sapersi le differenze dell'une e dell'altre leggi, altri Commentarj sopra le leggi romane, sovente allegati da Napodano e da Afflitto; e poichè, oltre di questi Autori, non si ha riscontro che fossero allegati da altri, si crede che fossero da poi dispersi; siccome le sue Chiose sopra le nostre Costituzioni, furono per poca diligenza de' Copisti confuse con quelle di Marino di Caramanico, tal che ora mal si possono discernere.
Biase da Marcone, che visse a' tempi del Re Roberto, e fu suo Consigliere e familiare, pure sopra le leggi longobarde impiegò i suoi talenti, commentandole416. Ne compilò un grosso volume, che manuscritto si conservava appresso Marino Freccia, come egli dice nel libro de' Suffeudi. Francesco Vivio417 lo chiama uomo di grand'autorità nel Regno, e specialmente pel suo trattato delle differenze del diritto dei Romani, e quello de' Longobardi: fu egli coetaneo ed amico di Luca di Penna, e discepolo di Benvenuto di Milo Vescovo di Caserta, cui professava grandi obblighi per averlo da niente ridotto a quello stato. Niccolò Boerio pure impiegò le sue fatiche sopra queste leggi. E negli ultimi tempi sotto l'Imperador Carlo V, Giambattista Nenna di Bari famoso Giureconsulto della sua età, compose un libro sopra queste leggi, con una spiega per alfabeto delle parole astruse de' Longobardi, che fece stampare in Venezia nell'anno 1537418. Ma in decorso di tempo scemandosi sempre più la forza e l'autorità presso noi di queste leggi, ed andate finalmente in disuso, finirono i nostri Professori d'impiegarvi più i loro studj, e rimangono ora affatto oscure ed abbandonate.
