Kitabı oku: «Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8», sayfa 19
Questa lettera del Re, ancorchè non rapportata dal Chioccarello, fu tutta intera impressa nel suo idioma Spagnuolo dall'autore del Trattato de Jure Belgarum circa Bullar. receptionem262; e viene ancora rapportata in idioma franzese da Van-Espen nel suo Trattato De Placito Regio nell'Appendice263, dove allega questa pratica del nostro Regno per inconcussa e non mai interrotta.
Il Conte di Ripacorsa, atterrito da questo risentimento del Re, non tralasciò in tutto il tempo del suo governo invigilare più di quello, che avea fatto per lo passato, che non si ricevesse scrittura alcuna di Roma senza il Placito Regio, e di punire i trasgressori, siccome avea già fatto nell'occasione del possesso dato senza Exequatur d'una Rettoria, con farne carcerare molti, e ad un Prete, che per la stessa cagione era parimente stato carcerato, obbligollo a dar malleveria di presentarsi, e così lo fece rilasciare.
Parimente essendo stato avvisato, che s'era presentata nella Corte di Cività Ducale un'inibitoria del Papa, onde il Giudice non voleva in quella causa procedere, scrisse egli a' 7 aprile di questo medesimo anno 1508 al Governadore di quella Terra, che restava di ciò molto maravigliato, perchè dovea sapere, che in questo Regno tutte le provvisioni Appostoliche non si possono presentare senza Exequatur: ed essendo stata presentata quell'inibitoria senza tal atto non ne dovea fare alcuna stima, e per ciò gli ordinava, che dovesse in quella causa procedere, non ostante detta inibitoria, e che questo praticasse nell'avvenire, quando occorrerà, in simiglianti casi. Ed a' 30 giugno del medesimo anno diede ordine all'Arcivescovo di Nazaret Regio Cappellan Maggiore di non dar licenza, senza cognizione di causa, di far citare per Roma i Possessori dei beneficj, e senza che egli ne stia inteso. E nel seguente anno 1509 fece condur prigione con buona custodia in Napoli un tal D. Felice, della Diocesi di Nola, per essersi servito di certe provvisioni di Roma senza il dovuto Exequatur Regium264.
Non meno che il Conte di Ripacorsa, la Regina Giovanna d'Aragona serbò questo istituto nelle Città del suo Dominio. Come padrona di Lucera de' Saraceni, a primo giugno del 1510 concedè il suo Regio Exequatur ad un ordine venuto di Roma contra il Patriarca d'Antiochia, Vescovo di quella Città. Come Principessa di Sulmona a' 8 maggio del 1512, concedè il suo Placito Regio a Prospero de Rusticis per lo Vescovado della Città di Sulmona conferitogli da Papa Giulio II con Bolle Appostoliche de' 30 aprile del 1512. Come Signora della città di Nocera de' Pagani, a 30 giugno del medesimo anno concedè Exequatur a Domenico de Jacobaccio per lo Vescovado di detta città, conferito dal medesimo Pontefice; siccome a' 12 febbrajo del 1515, lo concedè a D. Pietro Jacopo Veneto di Napoli per la Chiesa Parrocchiale di S. Matteo di Ancipontico di detta città di Nocera conferitagli dal Papa. Come padrona della città di Sorrento lo concedè a 8 ottobre del 1514, al Reverendo Messere Alberto fratello del Cardinal di Sorrento per l'Arcivescovado di Sorrento, che il Papa glie lo avea conferito per resignazione fattagli dal detto Cardinal suo fratello. E finalmente, come Signora della Cava concedè l'Exequatur ad una Bolla del Pontefice Lione X265 il qual Pontefice, ancorchè avesse promulgata una terribile Costituzione266 contra gl'Imperadori, Re ed altri Principi, che pretendevano doversi ricercar il loro Placito o sia Exequatur alle provvisioni di Roma; non fu però quella accettata da niun Principe, ma rimase vana ed inutile e senza effetto veruno.
AUSTRIACI
Nel principio del Regno di Carlo V fu da' suoi Luogotenenti, mandati da lui a governar questo Regno, costantemente serbato questo medesimo istituto. Il Vicerè D. Carlo di Lanoja concedè l'Exequatur alle Bolle spedite da Adriano VI a Gianpietro Caraffa Vescovo di Chieti, per l'Arcivescovato di Brindisi. Ed il Vicerè Conte di S. Severina scrisse al Capitano della città dell'Aquila, che compliva al servizio di S. M. che il Cardinal di Siena non pigliasse possessione di quella Chiesa, senza espresso suo ordine, e che debbia stare in questo con grandissima avvertenza, dandogli di tutto ragguaglio, in modo che la possessione non si abbia a dare a persona alcuna, senza espresso ordine d'esso Vicerè267.
Questo costume, senza minima contraddizione, serbossi inviolabilmente nel Regno di Carlo V infino che assunto al Papato Clemente VII non venisse a costui in pensiero di usar ogni sforzo per toglierlo. Seguitando le pedate de' suoi predecessori promulgò una Costituzione, a quella di Papa Lione X consimile, nel dì primo gennajo dell'anno 1533268 ed acciocchè venisse ubbidita nei Regno di Napoli, fece scrivere all'Imperadore da Antonio Montalto Promotor Fiscale del Regno di Sicilia, che facesse abolire in Napoli l'Exequatur Regium, come dalle sue lettere in data de' 20 dicembre 1533, dove si legge; Ricerca ancora Sua Santità da Vostra Maestà, che levi dal Regno di Napoli quella servitù del Regio Exequatur, imposto alle lettere Appostoliche, siccome Vostra Maestà è obbligato di levarla per le condizioni dell'investitura, che ha di quel Regno, e del giuramento prestato in essa etc.269.
Ma non meno l'Imperadore, che D. Pietro di Toledo, che si trovava allora Vicerè nel Regno, non vi diedero orecchio, e seguitossi come prima il medesimo istituto; anzi il Toledo, perchè fosse a tutti nota la costanza del suo Principe, a' 3 aprile del 1540, scrisse una lettera Regia a tutti i Governadori delle province del Regno, nel quale ricordava loro quest'antico costume del Regno, che qualunque provvisione, che veniva da fuori, non si potesse eseguire senza sua saputa, e licenza: che per ciò gli ordinava, che così dovessero eseguire e far osservare nelle loro province: e se si facesse il contrario, ne pigliassero informazione, e subito glie la mandassero; e contra i Notari e Laici procedessero alla loro carcerazione: e se fossero Cherici si facci ordine, che vengano fra certo tempo a Napoli ad informare il Vicerè, acciò si possa per esso procedere, come conviene.
Ed il Vicerè Francesco Pacecco a' 16 giugno del 1557, scrisse parimente al Governadore di Benevento ordinandogli, che non facesse pubblicare in detta città provvisione alcuna venuta da Roma senza licenza d'esso Vicerè in scriptis col Regio Exequatur270. Così furono repressi i pensieri di Clemente VII, nè sino al Pontificato di Pio V si tentò altro dalla Corte di Roma.
Ma sopra tutti questi Pontefici, niuno più ardentemente combattè questo Exequatur, quanto Pio V, il quale voleva, che in tutti i modi si abolisse nel Regno; ed avendo l'Ambasciador del Re Filippo II in Roma voluto da ciò ritrarlo, egli rispose, secondo che rapporta Girolamo Catena271, il preteso Exequatur Regio, o alcuna licenza de' Secolari, non aver luogo nell'esecuzione di alcun ordine Ecclesiastico. Ciò essere chiaramente decretato da' Sacri Canoni e Concilj, e non dissimile dalla predicazione della parola di Dio, della quale chiedere alcuna licenza a' Secolari, intollerabil cosa sarebbe, etc. E conchiuse non intendere sì gravi abusi in disonor di Dio e della Santa Sede tollerare. Che gli Ufficj erano distinti; e però i Principi conservassero il loro, e lasciassero alla Chiesa quel ch'è di Dio, replicando spesso quelle parole; Reddite quae sunt Caesaris, etc.
Al Cardinal Alessandrino suo nipote, figliuolo di sua sorella, che mandò a Madrid, fra le altre istruzioni dategli, fu questa, e le dimande, che costui fece al Re Filippo II furono: Col quale abuso furono accumulati quelli di Napoli, ove in moltissimi capi non si osserva il Concilio Tridentino, ed in infinite maniere s'impedisce l'esecuzione delle lettere, ed espedizioni Appostoliche, a quali abusi, e particolarmente a quello dell'Exequatur Regio, è obbligata la Maestà Vostra per proprio giuramento a rimediare e rimovere, come potrà vedere dalle clausole dell'investitura di Giulio II in persona di Ferdinando il Cattolico, e di Giulio III in persona della Maestà Vostra da lei giurata272.
Il Duca d'Alcalà nostro Vicerè, che il buon destino lo portò al governo di Napoli in questi tempi appunto, ove vi era maggior bisogno della sua fortezza e vigore per resistere a' sforzi del Pontefice Pio, per combatterlo alla prima, non si contentò di seguitare lo stile degli altri Vicerè suoi predecessori; ma imitando il Re Ferdinando ed il costume degli altri Reami, dove i Principi con perpetue e perenni leggi ed editti, aveano ciò stabilito ne' loro Stati per via di legge scritta, così volle far egli ancora nel Regno di Napoli.
In Francia è pur troppo noto, che vi sono molti editti de' loro Re, come di Lodovico XI del 1475, e di molti altri suoi successori, che possono vedersi ne' volumi delle Pruove delle libertà della Chiesa Gallicana273. Parimente nelle province della Fiandra se ne leggono moltissimi di Filippo il Buono Duca del Brabante del 1447, degli Arciduchi Massimiliano e Filippo del 1485 e 1495, e di altri rapportati da Van-Espen274. E così nella Spagna ancora, secondo ci testifica Salgado, da cui il nostro Vicerè Duca d'Alcalà prese l'esempio.
Perciò egli a' 30 agosto del 1561 fece promulgare Prammatica, colla quale ordinò, che non si pubblicassero Rescritti, Brevi ed altre provvisioni Appostoliche senza Regio Exequatur e licenza sua in scriptis obtenta, a fine che quelli, che usassero tale temerità, si possano castigare; e se si pubblicasse alcuno di detti Rescritti, Brevi, o altre provvisioni Appostoliche senza sua licenza e consueto Regio exequatur, se ne pigli diligente informazione, e subito se gl'invii, acciò si possa procedere a severo castigo contra coloro, che presumeranno d'usare tal temerità.
Questa Prammatica la vediamo oggi il giorno impressa nelle volgari edizioni sotto il titolo De Citationibus275, la quale fu sottoscritta anche da' famosi Reggenti Villano e Revertera; e si legge parimente nel 4 volume de' M. S. Giur. del Chioccarello, fu anche impressa nell'antiche, e viene allegata da molti Scrittori. Nella Consulta che fece il Consiglio del Brabante nell'anno 1652 all'Arciduca Leopoldo, che vien rapportata da Van-Espen nell'Appendice276, si cita questa Prammatica del Duca d'Alcalà con queste parole: Quant au Royaume de Naples, il y a Ordonnance expresse in Pragmatica Regni Neapolitani, tit. De Collation. prag. 6 (volendo dire De Citationib. prag. 5). Viene anche allegata da Van-Espen277 e de' nostri Italiani lungo catalogo ne tessè il Reggente Rovito ne' suoi Commentarj278.
In esecuzione di questa legge furono da poi da lui dati varj ordinamenti, perchè esattamente s'osservasse. Nel 1566 scrisse una lettera a tutti gli Arcivescovi del Regno, anche a quello di Benevento, coll'occasione d'una Bolla fatta trasmettere dal Papa nel Regno, con seriamente esortarli, che sapendo, che simili Bolle, o altre provvisioni di Roma non possono essere pubblicate ed eseguite senza il Placito Regio, avvertissero molto bene a non farla in modo alcuno pubblicare, e che a tal fine ordinassero a' Vescovi loro suffraganei ed altri Prelati, che facessero il medesimo. E ne' seguenti anni, particolarmente nel 1568, castigò con carceri e più severamente coloro, che trasgredendo la legge, ardivano valersi di scritture di Roma senza Exequatur.
Dall'altro canto il Pontefice Pio gridava ad alta voce col Commendator Maggiore di Castiglia, Ambasciador del Re Filippo II in Roma: che questi erano gravi abusi in disonor di Dio e della Santa Sede, e ch'egli non poteva tollerarli; siccome in fatti dal Cardinal Alessandrino suo nipote nell'istesso anno 1568 fece scrivere in suo nome una lettera a tutti i Vescovi e Prelati del Regno, nella quale diceva loro che la mente di Sua Santità era, che le Bolle ed altri rescritti, che erano da lui mandati nel Regno, avvertissero a non sottoporli ad alcuno Exequatur Regium, ma che prontamente li eseguissero. Ma il Duca d'Alcalà, avvisato di tutto ciò dal Commendator Maggiore, il quale gli mandò copia di questa lettera, proseguì costantemente il medesimo tenore, e fattane di tutto ciò Consulta al Re, egli intanto invigilava con sommo rigore, che non fosse ricevuta o pubblicata in Regno scrittura alcuna senza prima presentarsegli, e senza che, prima esaminata, non fosse a quella dato l'Exequatur.
Ed è notabile insieme e commendabile la sua vigilanza, che insino a' Giubilei, che venivano da Roma era da' Nunzi richiesto il Regio Exequatur; ond'è, che a' 14 e 15 decembre del medesimo anno mandò lettere circolari a tutti i Governadori delle province del Regno ed altri Capitani d'alcune città principali, facendoli consapevoli, come il Nunzio di sua Santità residente in Napoli gli avea presentato memoriale, dimandandogli il Regio Exequatur ad un Giubileo mandato dal Papa nel Regno, acciò che lo potesse pubblicare, e che da lui gli era stato conceduto; per ciò ordinava, che con tal notizia permettessero per le città e luoghi delle dette province la pubblicazione di quello.
La Corte di Roma, usando delle solite arti, vedendo che gli ufficj e minacce col Duca d'Alcalà erano senz'alcun frutto, tentò la via della Corte di Spagna: onde diede incombenza al Nunzio residente in Madrid presso la persona del Re Filippo, che proccurasse a drittura col Re far argine al rigore del Duca, mandandogli tre Brevi intorno alla riforma de' Frati Conventuali di San Francesco, che intendeva far pubblicare nel Regno, affinchè non ne fosse dal Duca impedita l'esecuzione. Ma il Re Filippo scrisse sì bene al Duca, che il suo desiderio era, che s'adempisse a quanto si conteneva in quelli Brevi; ma nell'istesso tempo, con ammonimento scritto di sua propria mano in una postdata, gl'insinuò, che facesse eseguire i Brevi colla solita forma dell'Exequatur279.
Si tentò parimente dal Nunzio in Ispagna doversi togliere quest'uso in Napoli, così perchè erano cessate le cagioni, perchè prima ne' tempi turbolenti di guerra, quando l'un pretensore cacciava l'altro, era forse necessario, come anche perchè presentemente non serviva per altro, se non per estorquer denari nell'interposizione di quello. Il Re nel seguente anno 1569 ne diede al Duca per sua lettera di tutto ciò ragguaglio, dimandando da lui esserne informato, con avvisargli quanti denari si esigono per la spedizione di quello ed a chi toccano, affine di potersi trovar modo, che si spedissero gratis, e con ciò serrargli totalmente la bocca. Il Duca d'Alcalà, con sua Consulta fece accorto il Re di quanto era stato sinistramente informato dal Nunzio: che questo Exequatur era la maggior prerogativa e preminenza, che tenevano i Re in questo Regno: che per costume antichissimo, avvalorato anche per Prammatica fatta dal Re Ferdinando I nel 1473, era stato in tutti i tempi osservato che non s'estorquon denari per la spedizione di quello, ma alcuni pochi diritti, de' quali (per sua istituzione) ed a chi si pagassero ne gli mandava per ciò notamento particolare e distinto: anzi, per togliergli ogni pretesto, ordinò, che gli diritti, che spettavano al Cappellan Maggiore, suo Consultore e Maestrodatti non si esigessero dalle Parti, ma che si ponessero a conto della Regia Corte per la vita di quelli, che tenevano questi Uffici, e di vantaggio diede provvidenza, che il tutto si spedisse tosto e senz'alcuna dilazione e tedio delle Parti280.
Al Duca d'Alcalà finalmente noi dobbiamo, che l'animo del Re Filippo II già dubbio e vacillante per le continue istigazioni e sinistri informi del Nunzio del Papa residente in Madrid, si rassodasse e stesse fermo e costante, e finalmente ributtasse pretensione cotanto fastidiosa ed insolente. Il Duca non tralasciava con sue Consulte spesso avvertirlo, che non cedesse a questo punto, ch'era il fondamento della sua regal giurisdizione e la maggior prerogativa, ch'egli tenesse in questo Regno, per la qual cosa il Re ebbe da poi sempre questa avvertenza, quando vedeva drizzati a lui questi ricorsi insino a Spagna, di mettersi in sospetto, e di non risolvere cos'alcuna, ma rimetter l'affare al Vicerè di Napoli e suo Collateral Consiglio.
Si vide ciò nella promulgazione della Bolla De Censibus, stabilita in quest'anno dal Pontefice Pio V, dove regolava a suo talento questo contratto, e pre tendeva che dovesse quella osservarsi, non meno nello Stato della Chiesa Romana, che in tutti i Dominj dei Principi Cristiani. Non istimò la Corte di Roma tentar questo a dirittura col Duca d'Alcalà, ma fece dall'Arcivescovo di Napoli mandar al Re a dirittura la Bolla, dimandandogli, che la facesse eseguir ciecamente nel Regno. Ma il Re sospettando quel ch'era, e riputando l'affare di molta importanza, non volle risolver da se cos'alcuna; onde a' 3 marzo del 1569, scrisse una lettera drizzandola al Duca Vicerè, al suo Collaterale ed al Presidente del S. C, nella quale dava loro notizia della dimanda fattagli dall'Arcivescovo, e che riputando egli l'affare degno di matura riflessione e di molta importanza, voleva per ciò, che esaminassero e discutessero questa Bolla, nella discussione della quale intervenissero non solo i Reggenti della Cancelleria, ma anche Giannandrea de Curtis, Antonio Orefice e Tommaso Altomare allora Regj Consiglieri; affinchè, quella esaminata, lo avvisassero di ciò, che poteva occorrere sopra di quella, e se v'era alcuno inconveniente, affine di poter pigliare la risoluzione, che conviene; replicando il medesimo in un altra sua regal carta de' 13 luglio del medesimo anno.
Il Duca d'Alcalà, in esecuzione di questi ordini regali, fece esaminar la Bolla, e si vide, che in quella il Papa s'arrogava molte cose, ch'eccedevano la sua potestà spirituale, e si metteva a decider quistioni, che non s'appartenevano a lui, ma s'appartenevano alla potestà temporale de' Principi: che quella conteneva alcuni capi, che volendoli eseguire portavan degl'inconvenienti, e sopra tutto si notò, che facendosi quella valere nel Regno, si sarebbe impedito il libero contrattare de' sudditi; onde, sebbene l'Arcivescovo di Napoli avesse nell'istesso tempo presentato altro memoriale al Vicerè, dimandando sopra la suddetta Bolla l'Exequatur Regium, si stimò bene non concederlo, e che per ciò quella non si dovesse ricevere, nè presso noi eseguire, come pregiudiziale al pubblico bene, ed al commercio. Anzi avendo l'Arcivescovo di Chieti l'arto intendere al Governadore d'Apruzzo, che il Cardinal Alessandrino aveagli scritto, che facesse pubblicare nella sua Diocesi la Bolla, e che per ciò egli intendeva pubblicarla, il Governadore ne avvisò il Duca, il quale a' 7 aprile del medesimo anno 1569, scrissegli una lettera Regia, incaricandogli, che parlasse all'Arcivescovo con farlo intero, che contenendo quella Bolla alcuni capi, li quali eseguendosi, saria l'istesso, che levare il contrattare, per ciò quella si stava esaminando, per potersi pigliare resoluzione; e quando quella sarà presa in Napoli, se ne darebbe notizia per tutto il Regno: e che intanto l'esorti da sua parte, che non voglia a patto veruno pubblicarla, o farla da altri pubblicare; e ch'egli stesso avvertito a non consentire, che si pubblichi, così questa, come altra Bolla, o provvisione di Roma senz'il solito e consueto Exequatur, con avvisarlo di quanto sarebbe occorso281. Nè durante il suo governo la fece egli qui valere; ed il Cardinal di Granvela successore all'Alcalà ne fece ancor egli, a' 31 luglio del 1571, Consulta al Re, con avvertirlo, che quella eseguendosi nel Regno partorirebbe di molti e gravi inconvenienti. Quindi è che presso di Noi non fu giammai questa Bolla ricevuta, nè praticata, siccome ora non si pratica nè ne' Tribunali, nè altrove282; ed osservasi la Bolla del Pontefice Niccolò V, come quella che fu dal Re Alfonso I inserita in una sua Prammatica, perchè acquistasse fra noi forza di legge, altrimente nè meno avrebbe potuto obbligarci all'osservanza; poichè dar regola e norma a contratti è cosa appartenente alla potestà temporale de' Principi, ed è cosa appartenente ali Imperio, non già al Sacerdozio; e consimili Bolle avranno tutta l'autorità nello Stato della Chiesa di Roma, ma non già fuori di quello ne' Dominj degli altri Principi d'Europa.
L'ordine del tempo richiederebbe, che si dovesse finir qui di parlare di questo Exequatur Regium; ma io reputo serbarne uno migliore, se per non esser obbligato a venire di nuovo a parlare di questa materia, con proseguirla dopo la morte del Duca d'Alcalà nei tempi degli altri Vicerè suoi successori insino ad oggi, perchè tutta intera, quanto ella è, sia collocata sotto gli occhi di tutti, e particolarmente di coloro, che avranno parte nel governo di questo Reame, acciò che conoscendo per tanti successi, quanto fosse stato questo Exequatur sempre odioso alla Corte di Roma, e che non si tralasciò pietra, che non fu mossa per abbatterlo, comprendano all'incontro, che tanti sforzi non si facevano per altro, che per isvellere il principal fondamento della Giurisdizione Regale e la maggior preminenza, che tengono i Principi ne' loro Reami; donde sia loro un solenne documento di dovere invigilar sempre, che non sia quello in minima parte tocco; ma proccurino, tenendo innanzi gli occhi il vigore e la costanza del Duca d'Alcalà, far in modo, che rimanga quello per sempre saldo e vie più fermo e ben radicato, a tal che qualunque furia d'impetuoso vento non vaglia a farlo un punto crollare.
Morto il Pontefice Pio V, i suoi successori seguitando, come per lo più sogliono, le medesime pedate contrastarono non meno di lui l'Exequatur. Infra gli altri, que' che più si distinsero, furono Papa Gregorio XIII e Clemente VIII.
Papa Gregorio, riputandolo come una disautorazione della Sede Appostolica, non meno che reputollo il Pontefice Pio, l'ebbe sempre in orrore, e pose ogni studio ed opera col Re Filippo II, perchè affatto si levasse dal Regno. Trovando però durezza nel Re, fece che la cosa si ponesse in trattato, e che il Re destinasse suoi Ministri in Roma per trovare almeno qualche onesto temperamento e moderazione, già che tentare di levarsi affatto, vedeva essere impresa, non che dura e malagevole, ma affatto disperata ed impossibile. Fu lungamente trattato in Roma fra i Ministri del Re e del Papa, infra l'altre differenze giurisdizionali, di questo punto; ma toltone le promesse de' nostri Ministri, che si sarebbe usato un modo più pronto, affinchè il medesimo, senza molta cognizione di causa, si spedisse tosto, e senz'alcuna dilazione e con poca spesa e tedio delle Parti, i Ministri del Papa non ne avanzarono altro. Qualunque Bolla, o altra provvisione, che veniva di Roma, si esponeva all'esame, nè si eseguiva, se non con permissione regia. Questo Pontefice, a cui dobbiamo la riformazione del nuovo Calendario, sperimentò ancora, che dal Principe di Pietra Persia D. Giovan di Zunica, il quale si trovava allora nostro Vicerè, non si volle permettere mai la pubblicazione ed accettazione di quel Calendario nel Regno, sino che il Re con sua particolar carta scrittagli a' 21 agosto del 1582283 non glie lo ordinasse: nè si fece eseguire assolutamente, ma con alcune riserbe e moderazioni, come diremo nel libro seguente, quando ci toccherà più diffusamente ragionare di questa nuova Riforma del Calendario, fatta da Gregorio.
Il Duca d'Ossuna nel 1584 ripresse l'arroganza ed ardire de' Vescovi di Gravina, di Ugento e di Lecce, il primo de' quali avea avuto ardimento di pubblicare alcuni monitorj venutigli da Roma senza Exequatur; e gli altri due d'aver parimente pubblicate due Bolle senza questo indispensabile requisito. Gli chiamò tutti tre in Napoli, e ne fece due Consulte al Re, rappresentandogli, come perniciosi abusi questi attentati, a' quali dovea dar presto ed efficace rimedio per ovviare maggiori pregiudicj e disordini; perchè s'era la Corte di Roma avanzata sino a spedir da Roma un Cursore ad intimare un monitorio a Madama d'Austria senza Exequatur284.
Non minor vigilanza ebbe sopra di ciò il Conte di Miranda successore dell'Ossuna, al quale avendo, nel 1587, scritto l'Ambasciador di Roma sopra il darsi l'Exequatur ad una Bolla del Papa, per la quale volendo formare in Roma un Archivio, pretendeva, che si dovessero mandare dal Regno Inventarj e tutte le scritture de' beni, rendite e giurisdizioni di tutte le Chiese ed Ospedali di esso: gli fu dal Conte risposto, che quello non poteva concedersi, mandandogli una relazione degl'inconvenienti che ne sarebbon seguiti, dandosi a quella Bolla esecuzione.
Nel Pontificato di Clemente VIII essendo Arcivescovo di Napoli il Cardinal Gesualdo si ripresero col medesimo vigore le contese, coll'occasione che diremo. Questo Pontefice nel 1596 avea drizzato al Cardinale un Breve, per cui ordinava, che tutti i Monasterj di Monache di S. Francesco dell'Osservanza non stassero più sotto la sua immediata protezione, ma riconoscessero gli Ordinarj, levando i Monaci, che vi erano, ed assistevano ne' Divini ufficj, con ponervi de' Preti: nel qual Breve erano anche inclusi i Monasterj di S. Chiara, dell'Egiziaca e della Maddalena di Napoli, che sono di patronato regio: il Cardinale avea fatto intimare il Breve a' Monaci e Monache senza Exequatur; onde il Vicerè Conte d'Olivares mandò il Segretario del Regno a fargli ambasciata regia, perchè s'astenesse d'eseguire il Breve, e fece poner le guardie a' Monasterj; e nell'istesso tempo ne fece Consulta al Re, ne avvisò il Duca di Sessa Ambasciadore in Roma, e volle anche scriverne egli a dirittura al Papa. Poteva ben il Conte antivedere qual risposta dovesse aver da Clemente, il quale non meno che i suoi predecessori, avea in odio l'Exequatur. La risposta del Papa, oltre di distendersi a biasimare i rilasciati costumi di que' Monaci e Monache, conteneva che l'Exequatur era un abuso, introdotto nel Regno ne' tempi turbolenti di guerra, quando l'un pretensore spesso cacciava l'altro: che ora non ve ne era più bisogno, lodando perciò la condotta del Cardinale, che, senza ricercarlo, avea intimato il suo Breve. Il Vicerè replicò al Papa con altra sua lettera, facendogli vedere quanto giusto fosse e quanto non men antico, che non mai interrotto quest'uso dell'Exequatur nel Regno: ch'essendo una delle maggiori prerogative del Re e 'l principal fondamento della sua regal giurisdizione, non avrebbe permesso, che in conto veruno vi si pregiudicasse. Scrissene anche al Duca di Sessa, risoluto di venire a' rimedj più estremi per ripulsare ogni altro attentato, ed in gennajo del seguente anno 1597 ne fece altra Consulta al Re.
Il Cardinal Gesualdo, come Prelato di molta prudenza, prevedendo, che continuandosi la via intrapresa, era per capitar male, pensò un espediente per togliere ogni briga: fece che i Monaci rinunziassero il governo di que' Monasterj in sue mani, e da lui, come Ordinario, fu la rinunzia ricevuta, eccettuati però i Monasterj, ch'erano di patronato regio: fatta questa rinunzia per pubblico istromento, il Cardinale scrisse due biglietti al Vicerè, ne' quali dandogli di tutto ciò ragguaglio, dichiarava, ch'egli come Ordinario, senza aver bisogno del Breve di Roma, e con ciò d'Exequatur, intendeva governarli; e che perciò, esclusi i Monasteri, ch'erano di protezione regia, nelli quali non pretendeva innovare cos'alcuna, volendo visitare, ed entrar di persona ne' Monasterj del Gesù, di San Francesco, di S. Girolamo e di S. Antonio di Padova, pregava il Vicerè, che restasse servito comandare, che se gli dasse ogni ajuto e favore, acciò, come Ordinario, potesse fare l'ufficio suo senz'impedimento alcuno. Il Vicerè in vista di questi viglietti, ordinò al Reggente della Vicaria, che subito facesse levare le guardie poste di suo ordine in que' quattro Monasteri, e diedegli licenza, che potesse entrarvi: ed in cotal guisa fu terminato quest'affare con molta lode, non meno del Vicerè, che del Cardinale.
Questo tenore fu da poi costantemente tenuto dagli altri Vicerè, che al Conte d'Olivares successero: e finchè regnò Filippo II, fece valere nel Regno questa sua preminenza, come in tempo di tutti gli altri suoi predecessori.
Nel Regno di Filippo III, non si permise sopra ciò novità alcuna, e questo Exequatur, reso ormai celebre per le tante contese sopra di quello insorte, era costantemente ritenuto e riputato tanto caro e prezioso, che si stimava, il volersi volontariamente cedere a questo punto, uno de' più segnalati e preziosi doni, che da Re di Spagna potesse farsi giammai alla Corte di Roma; la quale l'avrebbe riputato d'un valore infinito. Tanto che Tommaso Campanella in que' suoi fantastici discorsi, che compose sopra la monarchia di Spagna, che M. S. vanno per le mani di alcuni, volendo aggiustar con nuovi e strani modi quella Monarchia, dice, che il Re di Spagna per togliere al Papa ogni sospezione, potrebbe cedere al punto dell'Exequatur in qualche parte, e mandar Vescovi e Cardinali alli governi di Fiandra e del Mondo Nuovo, e che in cotal guisa le cose riuscirebbero a suo modo; poichè (e' soggiunge) si vede, che il Papa con la indulgenza della Cruciata, gli dona più guadagni, ch'egli non spende a regalare Cardinali, Vescovi ed altri religiosi, e dove si pensa perdere, guadagnerebbe. Ed altrove ne' medesimi discorsi, dice, che potrebbe farsi un cambio tra 'l Re ed il Papa; il Re, che gli ceda l'Exequatur, ed all'incontro il Papa gli doni l'autorità dell'ultima appellazione, sì che possa comporre un Tribunale, dove egli come Cherico sia il Capo, ed unito a due Vescovi, siano Giudici d'ogni appellazione. Ma lasciando da parte stare questi sogni, nel nostro Reame, non meno nel Regno di Filippo III, (dove per tralasciar altri esempj a' Brevi che spediva il Papa di Conti Palatini e di Cavalieri aurati, non si dava l'Exequatur, se non ristretto, che potessero solamente portare torquem, seu habitum Equitis aurati285) che nel Regno di Filippo IV suo figliuolo, e di Carlo II, ultimo degli Austriaci di questa discendenza, non vi è scrittura, che venga da Roma, che non sia ricercato l'Exequatur. S'espongono tutte all'esame, siano Commessioni e patenti del Nunzio Appostolico e de' Collettori: siano Brevi, Decreti o Editti attenenti al S. Ufficio, ovvero al Tribunale della Fabbrica di S. Pietro: siano per proibizioni di libri, per Indulgenze e Giubilei: siano in fine monitorj e citazioni: ed in breve di qualunque provvisione, che di Roma ci venga, non si permette la pubblicazione, e molto meno l'esecuzione senza questo indispensabile requisito. Il Vicerè col suo Collaterale Consiglio commette l'esame della scrittura al Cappellan Maggiore e suo Consultore, il quale ne fa a quel Tribunale relazione, da cui non vi essendo inconvenienti, nè pregiudizio, si concede l'Exequatur, e sovente anche si niega. Questo è l'inveterato ed antico stile introdotto nel Regno, fin da che in quello si stabilì il Principato mantenuto nella serie di tanti secoli, da tutti i Principi, che lo ressero; ed a' dì nostri maggiormente stabilito dal nostro Augustissimo Principe, il quale, negli anni 1708 e 1709, residendo in Barcellona, con più sue regali carte286 dirette al Cardinal Grimani nostro Vicerè, comandò, che in tutte le provvisioni, che ci vengono da Roma, si fosse inviolabilmente osservato; in guisa che al presente dura vie più stabile e fermo, che mai.
(Questa Lettera è rapportata anche in idioma spagnuolo e franzese da Lunig nel Tom. 2 pag. 1338.)